Disegno di legge "Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari", approvato alla Camera il 15
giugno 2005, trasmesso al Senato il 16 giugno 2005 e assegnato alla
Commissione Istruzione del Senato in sede referente il 17 Giugno 2005:
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3497
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Diritti e doveri dei professori universitari)
1. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere
funzioni di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e
dei metodi delle ricerche nonchè, nel rispetto della programmazione
universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei
contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i
professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano
infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze,
seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del
mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
2. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi
accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica,
l’organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di
ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
3. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno
sabbatico è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di
richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
Art. 2.
(Sistema di valutazione)
1. L’attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione
nell’ambito del relativo sistema nazionale sulla base dei seguenti
princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università
effettuano nei confronti dei propri professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l’innovazione
scientifica e culturale e la qualità, l’intensità e la continuità della
produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e
internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la
capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di
insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello,
nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare
per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di
ricerca, e nell’avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l’efficacia di
azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il
coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee,
afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o
internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è
affidata a professori universitari esperti del settore
scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo procedure
stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di
valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione
economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo
giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un
periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall’impiego
ovvero, ove possibile, collocato a riposo;
f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i
professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale
(CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori
che ricoprano le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento,
nonchè i professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni
vigenti, per la durata dell’aspettativa stessa.
Art. 3.
(Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori
universitari)
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il
reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata
alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti
legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari,
procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica
nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce
dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in
particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che
possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori
disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è
garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota
ulteriore non superiore al 20 per cento, nonchè le procedure e i termini
per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei
giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore
disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per
quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore
scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con
opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione
comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali, con
esclusione dei docenti dell’ateneo che ha bandito la procedura
concorsuale;
4) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
5) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro
anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi
partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono
suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per
le discipline più marcatamente specialistiche;
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei
giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari
al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori associati con un’anzianità di servizio non
inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore
associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese
nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in
settori affini;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la
fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento
aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai
professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano
svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari.
Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati già
ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per
l’accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati
dalle commissioni esaminatrici;
e) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la
fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1),
l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire
l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è
pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli
idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle
risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni
dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è
destinata, per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il
trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei
professori associati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a).
Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati
giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate,
ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di
cinque anni dal suo conseguimento.
Art. 4.
(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori
universitari)
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore
ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 8, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai
professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti
pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali
di durata almeno pari alla durata del rapporto.
2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale
non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato
mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati
all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di
pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università
italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama,
cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo
parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle
relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure,
disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono
conferire incarichi di insegnamento, anche pluriennali, nei corsi di studio
di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a
soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico
amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio
decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)
e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna
università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di
parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Ai titolari
degli incarichi di cui al presente comma che non siano professori ordinari
o associati è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, il titolo
di professore aggregato, secondo quanto previsto al comma 11.
4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca
sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti
pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per
periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante
conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili
sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito
l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari
degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il
trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali
integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non
possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di
formazione delle commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
numero 3), nè farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo
per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le
convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la
destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari
posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a
professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a
valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro
status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le
università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato
tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con
soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e
chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori
di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque
una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure
stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e
possono essere rinnovati. Il trattamento economico di tali contratti,
rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, è
determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di
bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce
titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente
comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei
concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
7. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai
concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le
modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è
titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei
titoli.
8. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento
economico dei professori universitari articolato secondo il regime
prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è
correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le
altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350
ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto
a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di
didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base
dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei
settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita
una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca,
didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonchè in relazione
ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
funzione pubblica. Per il personale medico universitario resta fermo lo
speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
9. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le
disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il
collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel
quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per
limiti di età.
10. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali
e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto
il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici laureati, nonchè ai professori incaricati stabilizzati, è
attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza.
Ai soggetti in possesso della qualifica di «elevata professionalità» e ai
laureati dell’area tecnico-scientifica e socio-assistenziale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a
domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo stesso
titolo, previa positiva valutazione, da parte di una apposita commissione
presieduta da un membro esterno e composta pariteticamente da membri
interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza,
dell’attività scientifica o didattica svolta opportunamente documentata. I
professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari
loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita
dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i
compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore
aggregato è attribuito per il periodo di durata dell’incarico ai titolari di
incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21
maggio 1998, n. 242, nonchè ai sensi dell’articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
12. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari
del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico
in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno, con
possibilità di opzione per il regime di cui al presente articolo e con
salvaguardia dell’anzianità acquisita.
13. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di
cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali
sono collocati in aspettativa senza assegni nè contribuzioni previdenziali,
ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni nè
contributi previdenziali.
14. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari
esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche
modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore
ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano
attribuiti gli incarichi di cui ai commi 3 e 4.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 3, comma 1, sono abrogati gli articoli 1 e 2 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e l’articolo 12 della legge 19 novembre
1990,
n. 341.
Art. 5.
(Norme procedurali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottati
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di
decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, possono essere adottate, con il
rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 6.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.