decreto legge: "NORME URGENTI PER LE UNIVERSITA', LA RICERCA E L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

   VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

   VISTO l'articolo 34 della legge 27 dicembre  2002,, n. 289;

   RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno 2003, le risorse finanziarie alle università  destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

  RITENUTA altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca e alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

  RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di consentire, a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia a compimento di un percorso formativo quadriennale iniziato anteriormente all'1 novembre 1993, di partecipare ad una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista entro il termine ultimo del 30 novembre 2003, previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 2001/197 CE;

  VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri nella riunione del

   SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della funzione

pubblica

 

EMANA

 

il seguente decreto legge:

 

"NORME URGENTI PER LE UNIVERSITA', LA RICERCA E L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO"

 

Articolo 1. Iniziative per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti nelle università

 

   1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli n. 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli Atenei, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 25 settembre 2002, n. 212:

 

   a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea, Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

 

   b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

 

   c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

 

   d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

   e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

 

   2. Per i fini  di cui al comma 1, lett. c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

 

   3. Agli assegni di cui al comma 1, lett. a) e b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

 

   4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università  in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché  quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

 

   5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.

 

Articolo 2. Provvedimenti urgenti per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

 

   1. Il quarto periodo del comma 13 , dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

 

   2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente comma:

   "13 bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e da contratti con le imprese. Per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università".

 

Articolo 3. Sessione straordinaria  di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista

 

   1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, primo comma, del Regolamento sugli esami di Stato, approvato con D.M. 9.9.1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, entro il 30 settembre 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993.

 

SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE "NORME URGENTI PER LE UNIVERSITA, LA RICERCA E L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO".

Relazione illustrativa

   Il provvedimento in esame contiene alcune norme indifferibili al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi agli studenti  delle università; di ampliare la possibilità di assunzioni del personale a tempo determinato già concessa dalle norme vigenti alle università e agli enti di ricerca; nonché di consentire l'accesso agli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993.

   Più precisamente, il provvedimento si propone, nel quadro del rafforzamento e della razionalizzazione del sistema universitario italiano di fornire strumenti finanziari di sostegno che assicurino un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, il potenziamento della mobilità internazionale degli studenti stessi, l'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica (articolo 1).

   Va precisato che per l'anno 2003 e al fine del raggiungimento di specifici obiettivi, il provvedimento prevede la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la CRUI e il CNSU del fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (articolo 1, comma 1), nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca (articolo 1, comma 2) ed agli investimenti per la ricerca di base (articolo 1, comma 3).

   Il ricorso a tali forme di finanziamento è da collegarsi con i tagli apportati in bilancio ai fondi del diritto allo studio e con la contrazione delle risorse, in conseguenza agli incrementi di attività didattica richiesti dalla riforma degli ordinamenti didattici.

   Tali tagli e incrementi dei costi hanno determinato una contrazione dei servizi agli studenti, nonché un ridimensionamento della mobilità studentesca internazionale (già svantaggiata nel raffronto con la mobilità degli studenti stranieri) e altresì una riduzione degli assegni di ricerca e delle borse finalizzate ai dottorati di ricerca. Ne consegue che alla nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame occorre provvedere con assoluta urgenza.

   Il provvedimento, dopo aver fissato, come già detto, per l'anno 2003 la procedura di ripartizione tra le università delle risorse di cui ai citati articoli 4 e 5 della legge 370/99, prevede l'applicazione di tale procedura a regime a partire dall'anno 2004.

   L'articolo 2 del provvedimento prevede la soppressione del quarto periodo del comma 13  dell'articolo 34 della legge 27 dicembre n. 289 (comma 1) e l'introduzione, dopo lo stesso comma13, del comma 13 bis (comma 2): viene così ampliata la portata della norma vigente quanto ai soggetti beneficiari e alla possibilità di assunzioni di personale a tempo determinato oltre il limite del 90% della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Alle modifiche di cui trattasi hanno condotto varie esigenze legate alle riforme strutturali in atto nel settore della ricerca e della formazione.

  Nel comma 2 dello stesso articolo sono elencate tutte le istituzioni che beneficiano non solo di quanto già disposto dalla norma vigente, ma anche della facoltà di assunzione a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, senza oneri finanziari a carico dello Stato.

   E' previsto altresì che le università (per le quali è in corso di modifica il regolamento di autonomia didattica contenuta nel D.M.509) possano stipulare contratti a tempo determinato, sempre senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

   L'articolo 3 prevede che con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca venga indetta, entro il 30 settembre 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993. Tale sessione straordinaria si rende infatti necessaria al fine di consentire ai predetti laureati l'acquisizione dell'abilitazione professionale entro il termine ultimo del 30 novembre 2003, fissato dalla direttiva 2001/197 CE.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari dell'intervento

Per quanto attiene gli elementi di impatto i destinatari sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e quali beneficiari indiretti gli studenti universitari, nonché i laureati quadriennali in farmacia che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993.

Il provvedimento riguarda altresì gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università e le scuole superiori  ad ordinamento speciale.

Ambito dell'intervento

Sono individuati strumenti finanziari a sostegno dei servizi destinati agli studenti. E' previsto inoltre, che per l'anno 2003, le istituzioni elencate nell'articolo 2 comma 2 del provvedimento in esame beneficino di speciali condizioni in ordine alla possibilità di assunzione di personale a tempo determinato. A tal fine viene ampliata la portata dell'articolo 34, comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Infine, è prevista l'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993.

Finalità dell'intervento

Nel quadro del rafforzamento e della realizzazione del sistema universitario italiano, il provvedimento si propone di realizzare il potenziamento della mobilità internazionale degli studenti, l'incentivazione della iscrizione a nuovi corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e, per l'anno 2003, di destinare le risorse disponibili presso gli atenei,  riservate all'incentivazione dei docenti e non ancora utilizzate, a sopperire agli oneri indifferibili delle stesse università. Il provvedimento intende inoltre far fronte a situazioni collegate con le trasformazioni strutturali in corso nel settore della ricerca e della formazione. Infine, il provvedimento è finalizzato a consentire l'acquisizione dell'abilitazione alla professione di farmacista ai laureati sopra menzionati.

Modalità e tempi

Per il raggiungimento degli obiettivi il provvedimento prevede per l'anno 2003 (e, a regime, a partire dal 2004) la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la CRUI e il CNSU, del fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19.10.1999, n. 370, nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca ed agli investimenti per la ricerca di base. Quanto alla stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato, gli effetti dell'intervento sono delimitati all'anno 2003.

Non sono previste specifiche procedure, oltre alla normale stipulazione di contratti a tempo determinato. Infine, quanto alla sessione riservata degli esami di Stato, è previsto che essa venga indetta entro il 30 settembre del 2003.

 

Valutazione dell'impatto nella pubblica amministrazione

Le norme non prevedono l'affidamento di compiti specifici al MIUR o ad altri ministeri né la creazione di particolari strutture amministrative e procedimenti.

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Relazione tecnico-normativa

Impatto comunitario

Le disposizioni dello schema normativo non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario. L'articolo 3 rappresenta l'attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 2001/197 CE relativamente alla professione di farmacista.

Impatto costituzionale

Non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale.

Impatto normativo

E' soppresso il quarto periodo del comma 13 dell'art. 34 della legge 02.12.2002, n. 289 e nel contempo è introdotto il comma 13 bis, che amplia il numero dei soggetti e le possibilità di assunzioni a tempo determinato attualmente previste dal soppresso quarto periodo di cui sopra.

Impatto normativo regionale-autonomie locali

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e sulle autonomie locali.

Impatto amministrativo

Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative.