|
decreto legge: "NORME URGENTI PER LE UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTA la legge
19 ottobre 1999, n. 370; VISTO
l'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002,, n. 289; RITENUTA la
straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno 2003,
le risorse finanziarie alle università destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19
ottobre 1999, n. 370 al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento
della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla
incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati
di elevata qualificazione scientifica; RITENUTA
altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli
enti di ricerca e alle università di assumere personale a tempo
determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio
dello Stato; RITENUTA
altresì la straordinaria necessità ed urgenza di consentire, a
coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia a compimento di un percorso
formativo quadriennale iniziato anteriormente all'1 novembre 1993, di
partecipare ad una sessione straordinaria degli esami di Stato per
l'abilitazione alla professione di farmacista entro il termine ultimo del 30
novembre 2003, previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 2001/197 CE; VISTA la delibera
del Consiglio dei Ministri nella riunione del SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e della funzione pubblica EMANA il seguente decreto legge: "NORME URGENTI PER LE UNIVERSITA', LA RICERCA E L'ACCESSO
AGLI ESAMI DI STATO" Articolo 1. Iniziative per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti nelle università 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di
servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il
numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il fondo
previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli
articoli n. 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, assume la denominazione di
"Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti" e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli Atenei, secondo
criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le
finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 25 settembre 2002, n. 212: a) sostegno
alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del
programma di mobilità dell'Unione europea, Socrates-Erasmus, mediante
l'erogazione di borse di studio integrative; b)
assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea
specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca di assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione,
in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali e internazionali di collaborazione
interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale
per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204; d)
finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; e)
incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. 2. Per i
fini di cui al comma 1, lett. c),
viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 3. Agli
assegni di cui al comma 1, lett. a) e b) si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché
quelle di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive
modificazioni e in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26
e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. 4. Le
eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto
consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000
e 2001, nonché quelle
già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate
per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5. Il Ministro
dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Articolo 2. Provvedimenti urgenti per il funzionamento delle
università e degli enti di ricerca 1. Il quarto
periodo del comma 13 , dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è soppresso. 2. Dopo il
comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
inserito il seguente comma: "13 bis.
Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità,
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo
determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e da contratti con le imprese. Per le medesime
istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo
determinato per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università". Articolo 3. Sessione straordinaria
di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista 1. In deroga a
quanto previsto dall'art. 1, primo comma, del Regolamento sugli esami di Stato,
approvato con D.M. 9.9.1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è indetta, entro il 30 settembre
2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in
farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro
formazione anteriormente all'1 novembre 1993. SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE "NORME URGENTI PER LE
UNIVERSITA, LA RICERCA E L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO". Relazione illustrativa Il
provvedimento in esame contiene alcune norme indifferibili al fine di
assicurare un adeguato livello dei servizi agli studenti delle università; di ampliare la
possibilità di assunzioni del personale a tempo determinato già
concessa dalle norme vigenti alle università e agli enti di ricerca;
nonché di consentire l'accesso agli esami di Stato in una sessione
straordinaria riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1
novembre 1993. Più
precisamente, il provvedimento si propone, nel quadro del rafforzamento e della
razionalizzazione del sistema universitario italiano di fornire strumenti
finanziari di sostegno che assicurino un adeguato livello di servizi destinati
agli studenti, il potenziamento della mobilità internazionale degli
studenti stessi, l'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di
particolare interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani
dotati di elevata qualificazione scientifica (articolo 1). Va precisato
che per l'anno 2003 e al fine del raggiungimento di specifici obiettivi, il
provvedimento prevede la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e
modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sentiti la CRUI e il CNSU del fondo di
cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (articolo 1, comma
1), nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al
finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca (articolo 1,
comma 2) ed agli investimenti per la ricerca di base (articolo 1, comma 3). Il ricorso a
tali forme di finanziamento è da collegarsi con i tagli apportati in
bilancio ai fondi del diritto allo studio e con la contrazione delle risorse,
in conseguenza agli incrementi di attività didattica richiesti dalla
riforma degli ordinamenti didattici. Tali tagli e
incrementi dei costi hanno determinato una contrazione dei servizi agli
studenti, nonché un ridimensionamento della mobilità studentesca
internazionale (già svantaggiata nel raffronto con la mobilità
degli studenti stranieri) e altresì una riduzione degli assegni di
ricerca e delle borse finalizzate ai dottorati di ricerca. Ne consegue che alla
nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame occorre provvedere con
assoluta urgenza. Il
provvedimento, dopo aver fissato, come già detto, per l'anno 2003 la
procedura di ripartizione tra le università delle risorse di cui ai
citati articoli 4 e 5 della legge 370/99, prevede l'applicazione di tale
procedura a regime a partire dall'anno 2004. L'articolo 2
del provvedimento prevede la soppressione del quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre n. 289 (comma 1) e l'introduzione, dopo lo stesso comma13, del comma
13 bis (comma 2): viene così ampliata la portata della norma vigente
quanto ai soggetti beneficiari e alla possibilità di assunzioni di
personale a tempo determinato oltre il limite del 90% della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Alle modifiche
di cui trattasi hanno condotto varie esigenze legate alle riforme strutturali
in atto nel settore della ricerca e della formazione. Nel comma 2 dello
stesso articolo sono elencate tutte le istituzioni che beneficiano non solo di
quanto già disposto dalla norma vigente, ma anche della facoltà
di assunzione a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca,
senza oneri finanziari a carico dello Stato. E' previsto
altresì che le università (per le quali è in corso di
modifica il regolamento di autonomia didattica contenuta nel D.M.509) possano
stipulare contratti a tempo determinato, sempre senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio statale. L'articolo 3
prevede che con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca venga indetta, entro il 30 settembre 2003, una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo
quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1
novembre 1993. Tale sessione straordinaria si rende infatti necessaria al fine
di consentire ai predetti laureati l'acquisizione dell'abilitazione professionale
entro il termine ultimo del 30 novembre 2003, fissato dalla direttiva 2001/197
CE. Analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) Soggetti destinatari dell'intervento Per quanto attiene gli elementi di impatto i destinatari sono il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
università e quali beneficiari indiretti gli studenti universitari,
nonché i laureati quadriennali in farmacia che hanno iniziato la loro
formazione anteriormente all'1 novembre 1993. Il provvedimento riguarda altresì gli enti di ricerca,
l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove
tecnologie, l'Energia e l'ambiente, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale. Ambito dell'intervento Sono individuati strumenti finanziari a sostegno dei servizi
destinati agli studenti. E' previsto inoltre, che per l'anno 2003, le
istituzioni elencate nell'articolo 2 comma 2 del provvedimento in esame
beneficino di speciali condizioni in ordine alla possibilità di
assunzione di personale a tempo determinato. A tal fine viene ampliata la
portata dell'articolo 34, comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Infine,
è prevista l'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato
riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che
hanno iniziato la loro formazione anteriormente all'1 novembre 1993. Finalità dell'intervento Nel quadro del rafforzamento e della realizzazione del sistema
universitario italiano, il provvedimento si propone di realizzare il
potenziamento della mobilità internazionale degli studenti,
l'incentivazione della iscrizione a nuovi corsi di studio di particolare
interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati
di elevata qualificazione scientifica e, per l'anno 2003, di destinare le
risorse disponibili presso gli atenei,
riservate all'incentivazione dei docenti e non ancora utilizzate, a
sopperire agli oneri indifferibili delle stesse università. Il
provvedimento intende inoltre far fronte a situazioni collegate con le
trasformazioni strutturali in corso nel settore della ricerca e della
formazione. Infine, il provvedimento è finalizzato a consentire
l'acquisizione dell'abilitazione alla professione di farmacista ai laureati
sopra menzionati. Modalità e tempi Per il raggiungimento degli obiettivi il provvedimento prevede per
l'anno 2003 (e, a regime, a partire dal 2004) la ripartizione tra gli atenei,
secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la CRUI e il
CNSU, del fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19.10.1999, n. 370,
nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al
finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca ed agli
investimenti per la ricerca di base. Quanto alla stipulazione di contratti di
assunzione a tempo determinato, gli effetti dell'intervento sono delimitati
all'anno 2003. Non sono previste specifiche procedure, oltre alla normale
stipulazione di contratti a tempo determinato. Infine, quanto alla sessione
riservata degli esami di Stato, è previsto che essa venga indetta entro
il 30 settembre del 2003.
Valutazione dell'impatto nella pubblica amministrazione Le norme non prevedono l'affidamento di compiti specifici al MIUR
o ad altri ministeri né la creazione di particolari strutture
amministrative e procedimenti. .. Relazione tecnico-normativa
Impatto comunitario Le disposizioni dello schema normativo non presentano profili di
incompatibilità con il diritto comunitario. L'articolo 3 rappresenta
l'attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 2001/197 CE
relativamente alla professione di farmacista. Impatto costituzionale Non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale. Impatto normativo E' soppresso il quarto periodo del comma 13 dell'art. 34 della
legge 02.12.2002, n. 289 e nel contempo è introdotto il comma 13 bis,
che amplia il numero dei soggetti e le possibilità di assunzioni a tempo
determinato attualmente previste dal soppresso quarto periodo di cui sopra. Impatto normativo regionale-autonomie locali Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e
sulle autonomie locali. Impatto amministrativo Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture
amministrative. |