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testo in vigore dal: 15-5-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel
corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i
fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al
sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità
interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni
a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario,
nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di consentire agli enti di ricerca
ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza
ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire
una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di
consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento
di un percorso formativo
quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di
concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003,
come previsto dall'articolo 12 della
direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
maggio 2003, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilità 1.
Al fine di sopperire alla
indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati
agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti
stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di
elevata qualificazione
scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e,
per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e
modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed
il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4,
comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268: a) sostegno
alla mobilità
internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca,
di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero; c) promozione, in determinate aree
scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti
nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con
le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. 2.
Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota
percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210. 3.
Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni,
ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 4.
Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di
approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per
l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001,
nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per
l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono utilizzate per
assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |