Al
Presidente
del
C.U.N.
La Conferenza
dei Presidi delle Facoltà di Scienze politiche, presa visione della bozza di DM
di modifica del DM 509/1999, ritiene di dover far precedere osservazioni
puntuali sui contenuti della bozza medesima da una riflessione di ordine più
generale.
La Conferenza,
innanzitutto, apprezza positivamente la prospettiva di interventi migliorativi
della disciplina contenuta nel DM in oggetto, che consentano correzioni e
integrazioni su quegli aspetti della cui criticità maggiormente si è discusso
nel periodo successivo alla sua entrata in vigore.
D’altro canto,
la Conferenza ritiene di dover far presente che tale possibilità di intervento
debba essere adeguatamente sostenuta e corroborata da una attenta valutazione
dei primi esiti della applicazione di una operazione di tale complessità quale
quella attuata con lo stesso DM, che ha comunque segnato un momento epocale
nella storia degli ordinamenti didattici dell’Università italiana.
Sulla base di queste
premesse, la Conferenza ritiene necessario che le innovazioni che il nuovo
decreto introduce nell’ordinamento possano trovare una sufficiente dilazione
nel tempo per quanto riguarda la loro pratica applicazione, proprio al fine di
consentire che l’applicazione stessa sia correlata e consequenziale anche
rispetto alle valutazioni di questo primo ciclo di sperimentazione; ovvero, che
venga comunque previsto un regime di flessibilità nell’applicazione, tale da
consentire alle Università la scelta delle modalità di adeguamento alla nuova
disciplina. Si fanno peraltro presenti gli inconvenienti di una situazione in
cui potrebbero convivere ben quattro differenti ordinamenti didattici: il
vecchissimo ordinamento (a 21 esami), il vecchio ordinamento, il nuovo
ordinamento, il nuovissimo ordinamento
Quali che
siano i gradi di flessibilità introdotti, la Conferenza sottolinea con forza
che nessun sistema è in grado di sostenere con efficacia un regime di
innovazioni, laddove non venga assicurato un proporzionato flusso di risorse
aggiuntive sia in termini di risorse umane che di risorse finanziarie, tanto
più ove si intenda favorire l’accrescimento del tasso di contenuti
professionalizzanti dell’offerta formativa, che evidentemente richiede
l’acquisizione di competenze spesso esterne al mondo accademico.
Una delle più importanti innovazioni
appare quella dell’introduzione del così detto modello di offerta formativa ad
“Y”, basato essenzialmente sulla distinzione tra due tipi di percorso, uno di
carattere metodologico e generale, l’altro di carattere professionalizzante.
Premessa una qualche perplessità sul metodo dell’applicazione di un modello
quasi unico per realtà universitarie spesso assai differenziate e comunque
sicuramente ben articolate, si sottolinea che tale modello si rivela di non
facile applicazione nell’ambito delle Facoltà di Scienze politiche (a parte
forse per la classe 6 delle lauree in servizio sociale), per le quali il
concetto di percorso “professionalizzante” può rischiare anzi, in alcuni casi,
di essere fuorviante. In tutti i campi del sapere, oggi, le conoscenze sono
soggette a un processo di obsolescenza così rapido da non potere essere apprese
una volta per tutte prima dell’ingresso nel mercato del lavoro. Per questo
motivo, in tutti i paesi avanzati, alla formazione universitaria si assegna
sempre più il compito di trasmettere ampie conoscenze di base, competenze
metodologiche, elasticità mentale e le basi culturali necessarie per continuare
ad apprendere. Tuttavia, in quelle Facoltà che preparano a professioni definite
da un sapere tecnico abbastanza preciso e consolidato, è quantomeno chiaro che
cosa si può intendere per percorsi in cui si insegna semplicemente a utilizzare
quel corpus tecnico-disciplinare, e altri in cui si trasmettono capacità
analitiche più ampie, necessarie ad affrontare problemi e a individuare
soluzioni. Non è così per le Facoltà di Scienze politiche, i cui corsi di
laurea preparano spesso a una pluralità di posizioni lavorative, caratterizzate dalle esigenze di versatilità,
di elasticità mentale e di una base culturale ampia e diversificata, tipiche di una delle tante professioni del
“terziario avanzato”. Gli studenti delle Facoltà di Scienze politiche che
proseguiranno la loro formazione in un corso di laurea specialistica
naturalmente aumenteranno le possibilità di approfondimento e consolideranno le
proprie capacità metodologiche e analitiche. Ma anche quelli orientati
all’ingresso nel mercato del lavoro dopo la laurea triennale hanno bisogno, in
larga misura, dello stesso tipo di formazione: diversificata,
multidisciplinare, capace di trasmettere metodi di analisi più che conoscenze
tecniche, che durante la vita lavorativa andranno comunque costantemente
verificate, aggiornate, ampliate.
Stante queste
osservazioni, ai fini di una applicazione virtuosa del nuovo modello anche alle
Facoltà di Scienze politiche, si può pensare ad una soluzione per la quale
all’interno di una classe, sulla base del primo anno comune, accanto al
percorso metodologico-generale, sia previsto un percorso professionalizzante
che si distingua dal primo per un numero di crediti ricompresi nel range 50-70,
destinati ad insegnamenti e a tirocini e stages fortemente correlati ad una
figura professionale chiaramente identificata e denominata. In questo modo
avremmo un corso di laurea naturalmente destinato a trovare una prosecuzione in
uno o più corsi di laurea di secondo livello, solo al termine del quale,
peraltro, si conseguirebbe il titolo di dottore, e un altro corso di laurea a
carattere professionalizzante, al temine del quale si conseguirebbe il titolo
di laureato in….., esperto in……Tale soluzione sembra per un verso coerente con
il modello di riforma proposto e per altro verso tale da evitare i rischi di
moltiplicazione dei corsi di laurea della stessa classe, ovviando inoltre
all’attuale genericità del titolo conseguito, rispetto alle domande del mercato
del lavoro.
Il secondo
punto di maggior rilievo tra le innovazioni prospettate dalla bozza consiste
nella netta distinzione della laurea di secondo livello (sotto tale profilo,
appare quanto meno bizzarra la denominazione di laurea magistralis e forse
sarebbe meglio mantenere le attuali denominazioni) rispetto alla laurea
triennale, in quanto coerente con
prospettive di mobilità e flessibilità delle scelte del laureato. Su
tale punto la Conferenza esprime una valutazione positiva, così come esprime
valutazione positiva sull’abrogazione della norma che vincola al riconoscimento
automatico dei crediti di un intero e predeterminato corso di laurea, nonché
sulla norma che agevola temporalmente l’iscrizione del laureato triennale
interessato alla prosecuzione degli studi alla laurea di secondo livello,
secondo modalità che peraltro appare opportuno lasciare all’autonomia degli
Atenei.
Non appare
invece chiaro alla Conferenza se la norma di cui all’art. 10, comma 2, possa
corrispondere, nell’effettiva applicazione, all’intento auspicato dallo stesso
riformatore e condiviso dalla Conferenza di un alleggerimento dei vincoli posti
alle Facoltà nella ideazione dei propri corsi di studio, tanto più che non è
quantificato, nelle attività di cui al comma 4, il numero dei crediti ad esse
da destinare, ferma restando l’incongruità della previsione di tirocini e
stages formativi come obbligatori anche per i corsi di studio di tipo
metodologico.
La Conferenza
rileva inoltre negativamente la mancanza di una disciplina che regoli
definitivamente la questione dei corsi
di laurea interclasse, per i quali almeno in alcune Facoltà di Scienze politiche, per la loro tradizione multi- e
inter-disciplinare, vi è un qualche
interesse.
La Conferenza
auspica poi che la denominazione di Master universitario (anche magari con
diversa aggettivazione) venga estesa anche ai corsi di perfezionamento o di
aggiornamento professionale a carattere breve ed intensivo, fermo restando che
il conseguimento del diploma di Master universitario, di primo o secondo
livello, potrà avvenire solo al termine
di un percorso formativo di almeno 60 crediti, mentre per gli altri sarà
prevista solamente una certificazione dei crediti acquisiti nell’ambito del
Master stesso.
Per completezza, la Conferenza non può non esprimere forti perplessità
sul DM sull’accreditamento dei corsi a
distanza, in particolare per la parte in cui si sovrappongono impropriamente
accreditamento e istituzione delle così dette Università telematiche, di
cui peraltro non risulta
sufficientemente chiarita la natura (v. art. 7).