Al Presidente

del C.U.N.

 

 

La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze politiche, presa visione della bozza di DM di modifica del DM 509/1999, ritiene di dover far precedere osservazioni puntuali sui contenuti della bozza medesima da una riflessione di ordine più generale.

La Conferenza, innanzitutto, apprezza positivamente la prospettiva di interventi migliorativi della disciplina contenuta nel DM in oggetto, che consentano correzioni e integrazioni su quegli aspetti della cui criticità maggiormente si è discusso nel periodo successivo alla sua entrata in vigore.

D’altro canto, la Conferenza ritiene di dover far presente che tale possibilità di intervento debba essere adeguatamente sostenuta e corroborata da una attenta valutazione dei primi esiti della applicazione di una operazione di tale complessità quale quella attuata con lo stesso DM, che ha comunque segnato un momento epocale nella storia degli ordinamenti didattici dell’Università italiana.

Sulla base di queste premesse, la Conferenza ritiene necessario che le innovazioni che il nuovo decreto introduce nell’ordinamento possano trovare una sufficiente dilazione nel tempo per quanto riguarda la loro pratica applicazione, proprio al fine di consentire che l’applicazione stessa sia correlata e consequenziale anche rispetto alle valutazioni di questo primo ciclo di sperimentazione; ovvero, che venga comunque previsto un regime di flessibilità nell’applicazione, tale da consentire alle Università la scelta delle modalità di adeguamento alla nuova disciplina. Si fanno peraltro presenti gli inconvenienti di una situazione in cui potrebbero convivere ben quattro differenti ordinamenti didattici: il vecchissimo ordinamento (a 21 esami), il vecchio ordinamento, il nuovo ordinamento, il nuovissimo ordinamento

Quali che siano i gradi di flessibilità introdotti, la Conferenza sottolinea con forza che nessun sistema è in grado di sostenere con efficacia un regime di innovazioni, laddove non venga assicurato un proporzionato flusso di risorse aggiuntive sia in termini di risorse umane che di risorse finanziarie, tanto più ove si intenda favorire l’accrescimento del tasso di contenuti professionalizzanti dell’offerta formativa, che evidentemente richiede l’acquisizione di competenze spesso esterne al mondo accademico.

 

Una delle più importanti innovazioni appare quella dell’introduzione del così detto modello di offerta formativa ad “Y”, basato essenzialmente sulla distinzione tra due tipi di percorso, uno di carattere metodologico e generale, l’altro di carattere professionalizzante. Premessa una qualche perplessità sul metodo dell’applicazione di un modello quasi unico per realtà universitarie spesso assai differenziate e comunque sicuramente ben articolate, si sottolinea che tale modello si rivela di non facile applicazione nell’ambito delle Facoltà di Scienze politiche (a parte forse per la classe 6 delle lauree in servizio sociale), per le quali il concetto di percorso “professionalizzante” può rischiare anzi, in alcuni casi, di essere fuorviante. In tutti i campi del sapere, oggi, le conoscenze sono soggette a un processo di obsolescenza così rapido da non potere essere apprese una volta per tutte prima dell’ingresso nel mercato del lavoro. Per questo motivo, in tutti i paesi avanzati, alla formazione universitaria si assegna sempre più il compito di trasmettere ampie conoscenze di base, competenze metodologiche, elasticità mentale e le basi culturali necessarie per continuare ad apprendere. Tuttavia, in quelle Facoltà che preparano a professioni definite da un sapere tecnico abbastanza preciso e consolidato, è quantomeno chiaro che cosa si può intendere per percorsi in cui si insegna semplicemente a utilizzare quel corpus tecnico-disciplinare, e altri in cui si trasmettono capacità analitiche più ampie, necessarie ad affrontare problemi e a individuare soluzioni. Non è così per le Facoltà di Scienze politiche, i cui corsi di laurea preparano spesso a una pluralità di posizioni lavorative,  caratterizzate dalle esigenze di versatilità, di elasticità mentale e di una base culturale ampia e diversificata,  tipiche di una delle tante professioni del “terziario avanzato”. Gli studenti delle Facoltà di Scienze politiche che proseguiranno la loro formazione in un corso di laurea specialistica naturalmente aumenteranno le possibilità di approfondimento e consolideranno le proprie capacità metodologiche e analitiche. Ma anche quelli orientati all’ingresso nel mercato del lavoro dopo la laurea triennale hanno bisogno, in larga misura, dello stesso tipo di formazione: diversificata, multidisciplinare, capace di trasmettere metodi di analisi più che conoscenze tecniche, che durante la vita lavorativa andranno comunque costantemente verificate, aggiornate, ampliate.

 

Stante queste osservazioni, ai fini di una applicazione virtuosa del nuovo modello anche alle Facoltà di Scienze politiche, si può pensare ad una soluzione per la quale all’interno di una classe, sulla base del primo anno comune, accanto al percorso metodologico-generale, sia previsto un percorso professionalizzante che si distingua dal primo per un numero di crediti ricompresi nel range 50-70, destinati ad insegnamenti e a tirocini e stages fortemente correlati ad una figura professionale chiaramente identificata e denominata. In questo modo avremmo un corso di laurea naturalmente destinato a trovare una prosecuzione in uno o più corsi di laurea di secondo livello, solo al termine del quale, peraltro, si conseguirebbe il titolo di dottore, e un altro corso di laurea a carattere professionalizzante, al temine del quale si conseguirebbe il titolo di laureato in….., esperto in……Tale soluzione sembra per un verso coerente con il modello di riforma proposto e per altro verso tale da evitare i rischi di moltiplicazione dei corsi di laurea della stessa classe, ovviando inoltre all’attuale genericità del titolo conseguito, rispetto alle domande del mercato del lavoro.

 

Il secondo punto di maggior rilievo tra le innovazioni prospettate dalla bozza consiste nella netta distinzione della laurea di secondo livello (sotto tale profilo, appare quanto meno bizzarra la denominazione di laurea magistralis e forse sarebbe meglio mantenere le attuali denominazioni) rispetto alla laurea triennale, in quanto coerente con  prospettive di mobilità e flessibilità delle scelte del laureato. Su tale punto la Conferenza esprime una valutazione positiva, così come esprime valutazione positiva sull’abrogazione della norma che vincola al riconoscimento automatico dei crediti di un intero e predeterminato corso di laurea, nonché sulla norma che agevola temporalmente l’iscrizione del laureato triennale interessato alla prosecuzione degli studi alla laurea di secondo livello, secondo modalità che peraltro appare opportuno lasciare all’autonomia degli Atenei.

 

Non appare invece chiaro alla Conferenza se la norma di cui all’art. 10, comma 2, possa corrispondere, nell’effettiva applicazione, all’intento auspicato dallo stesso riformatore e condiviso dalla Conferenza di un alleggerimento dei vincoli posti alle Facoltà nella ideazione dei propri corsi di studio, tanto più che non è quantificato, nelle attività di cui al comma 4, il numero dei crediti ad esse da destinare, ferma restando l’incongruità della previsione di tirocini e stages formativi come obbligatori anche per i corsi di studio di tipo metodologico.

 

La Conferenza rileva inoltre negativamente la mancanza di una disciplina che regoli definitivamente la questione dei  corsi di laurea interclasse, per i quali almeno in alcune  Facoltà di Scienze politiche, per la loro tradizione multi- e inter-disciplinare,  vi è un qualche interesse.

 

La Conferenza auspica poi che la denominazione di Master universitario (anche magari con diversa aggettivazione) venga estesa anche ai corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale a carattere breve ed intensivo, fermo restando che il conseguimento del diploma di Master universitario, di primo o secondo livello, potrà avvenire solo al  termine di un percorso formativo di almeno 60 crediti, mentre per gli altri sarà prevista solamente una certificazione dei crediti acquisiti nell’ambito del Master stesso.

 

Per completezza, la Conferenza non può non esprimere forti perplessità sul  DM sull’accreditamento dei corsi a distanza, in particolare per la parte in cui si sovrappongono impropriamente accreditamento e istituzione delle così dette Università telematiche, di cui  peraltro non risulta sufficientemente chiarita la natura (v. art. 7).