Prof Luigi Labruna
Piazza Kennedy 20
_______________________________________
Denominazioni
dei titoli di studio in Laurea Magistralis e Laurea Dottoralis.
Il termine “Laurea Specialistica” non descrive gli obiettivi formativi del percorso didattico: il termine “specialistico” che indica ovviamente una specializzazione e quindi un restringimento del campo di competenze non si adatta alla elevata qualificazione progettuale che dovrebbe caratterizzare il percorso formativo di secondo livello. Quindi una revisione del termine “laurea specialistica” appare opportuna. Tuttatvia il termine “Laurea Magistralis” francamente appare inadatto.
Sarebbe probabilmente stato opportuno mantenere la denominazione di Diploma Universitario per il percorso triennale. Attualmente però risulta improponibile non attribuire la denominazione di Laurea ai percorsi triennali. Si propone quindi di mantenere il termine di Laurea al percorso triennale aggettivandolo con il termine “breve” e conservare la denominazione di Laurea al percorso di secondo livello.
Una tale denominazione è in accordo con il riservare il titolo di Dottore ai laureati del percorso quinquennale.
Anche
cambiare il termine di Dottorato di Ricerca ha delle giustificazioni in quanto
i Dottorati, nella attuale normativa, dovrebbe costituire un percorso di alta
formazione per la attività di ricerca ed innovazione tecnologica capace di
formare operatori per la ricerca pubblica e privata e non solo aspiranti alla carriera accademica così come è invece inteso per i Dottorati di Ricerca
(PhD). Si suggerisce tuttavia di mantenere la denominazione di Dottorato di
ricerca agli attuali percorsi e trovare un altro termine qualora venissero
attivati percorsi formativi indirizzati prevalentemente all’Accademia.
Art.3
Comma 4:
Questo punto
assieme all’Art 11 comma 7 costituiscono la base per la costituzione del così
detto percorso ad Y. Nell’attuale formulazione tutto l’impianto appare confuso
ed impreciso: non è chiaro se ci deve essere un anno in comune, il primo anno,
oppure se è sufficiente che 60 CFU siano in comune su tutto il percorso.
Inoltre non è chiaro se la dizione “base comune” attribuita a conoscenze e
competenze sia rivolto alle “attività formative di base” che compare nei
decreti delle classi o ad un concetto generico.
Nella
sostanza della questione la Conferenza ritiene che 60 CFU in comune per tutti i
Corsi di Laurea di una Classe siano troppi: la formazione difficilmente può
essere “professionalizzante” e quindi necessariamente in settori specifici con
un così ampio numero di CFU condivisi,
in particolare per classi come la 20 che è straordinariamente ampia,
comprendendo competenze agrarie, alimentari e forestali. Inoltre la
obbligatorietà di un percorso in comune reintroduce l’idea che le conoscenze
debbano essere nozionistiche e non strumentali.
Il possibile
intendimento di sviluppare, dopo la parte in comune, percorsi formativi differenziati in iter professionalizzanti e/o
in iter che aprano l’accesso al secondo livello è valutato criticamente. La
possibilità che nei percorsi di primo livello gli studenti più motivati e
dotati acquistino la consapevolezza di
proseguire la formazione ai livelli successivi, mentre gli altri concludano la
loro formazione verrebbe così persa e la possibilità che questa consapevolezza
sia acquisita durante il primo anno in comune appare difficile in quanto generalmente in tale anno vengono sviluppate
conoscenze di materie propedeutiche nelle quali, purtroppo, gli studenti che si
avvicinano alla formazione universitaria sono molto carenti
Nello schema differenziato
in percorsi professionalizzanti e formativi per la laurea di secondo livello,
gli studenti che scelgano l’iter per accedere ai percorsi del secondo livello
che scoprano la loro mancanza di motivazione, non potrebbero neppure arrivare
al titolo triennale. Questa proposta appare una riedizione dei Diplomi
universitari. Attualmente appare difficile poter tornare a tale struttura.
Art 6
Comma 2
La Conferenza ritiene
opportuno prevedere per la Laurea di secondo livello un percorso strutturato
autonomamente dalla Laurea. Tale impostazione corregge uno degli aspetti più
complicati dell’attuale normativa che peraltro presenta alcune lacune formali.
Art 9
Comma 2
Il comma affronta il
problema della congruenza tra competente di una Università e l’attivazione dei corsi di studi. La
“qualificazione dei docenti” appare di difficile valutazione così come
espresso. Sarebbe meglio riferirsi a parametri oggettivi quale ad esempio la consistenza
della docenza, nell’Ateneo che intende attivare il corso di laurea, nei settori
scientifico disciplinari caratterizzanti la laurea da attivare.
Comma 3
Purchè la Banca dati
funzioni regolarmente e sia abbastanza versatile da non introdurre ulteriori rigidità a tutto il sistema.
Art 10
Comma 1 e 2
Sono eliminate le attività
di formazione “Affini”. Se la percentuale del 50-65 % si riferisce solo alle
attività di base e caratterizzanti, la nuova struttura invece di essere meno
rigida, come dai più auspicato, diviene più rigida.
Comma 2
Il concetto di classe ed il
suo ruolo appare da questo comma ridimensionato. Non appare opportuno che questo avvenga.
Comma 3
La percentuale si riferisce
ovviamente solo ai 120 CFU della LS.
Comma 4
a)
Il
termine “coerente” non è chiaro. Coerente a giudizio di chi?
Art 11
Comma 7
a) vedi commenti art 3. Comma 4. Inoltre “.. i regolamenti di Ateneo stabiliscono che tutti i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano…..” Non si capisce o i 60 crediti devono essere condivisi da tutti i corsi di laurea di una classe oppure no cioè a gruppi affini. In ogni modo, come già osservato, non si ritiene opportuna questa norma.
Infine la ringrazio per il
coinvolgimento che ha valuto accordare alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà
di Agraria e rinnovo la disponibilità della Conferenza a qualsiasi forma di
collaborazione.
Molti cordiali saluti.
Il Presidente
Prof.
Maurizio Cocucci
Conferenza
dei Presidi delle Facoltà di Agraria