Al

Ill.mo Presidente

Consiglio Universitario Nazionale

Prof Luigi Labruna

Piazza Kennedy 20

00144 ROMA

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Milano, 15 Maggio 2003
 
 
Oggetto: Osservazioni modifica DM 509/99 (bozza del 16.04.03)
 
 
La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria valuta nel complesso positivamente i regolamenti didattici attivati così come normati dal  DM 509/99 in quanto alcune indicazioni preliminari, riguardanti in particolare immatricolazioni e durata reale dei percorsi formativi,  suggeriscono che il sistema universitario italiano si evolve positivamente. Tuttavia alcune modifiche e rifocalizzazioni del DM 509/99 sono necessarie per migliorare l’impianto complessivo del decreto eliminando incongruenze e difficoltà di applicazione .
La bozza di modifica del regolamento, in oggetto, propone alcuni cambiamenti che vengono presi in considerazione dettagliatamente nel presente documento. La Conferenza ritiene che la corretta e completa valutazione della nuova versione del DM509/99  potrà essere fatta solo quando esso sarà analizzato in relazione alle proposte di modifica  nella struttura delle Classi  delle Lauree e delle Lauree Specialistiche.
La Conferenza ritiene che sia opportuno che eventuali cambiamenti non debbano essere applicati per l’aa 2003-2004. Infatti in questa fase avanzata di proposta dell’offerta didattica (ordinamenti, regolamenti, manifesti già definiti ed in taluni casi già presentati ai potenziali studenti) valuta negativamente l’introduzione di modifiche che porterebbero sconcerto negli studenti e nell’opinione pubblica.
 
Osservazioni specifiche 
 
Art. 1

Denominazioni dei titoli di studio in Laurea Magistralis e Laurea Dottoralis.

 

Il termine “Laurea Specialistica” non descrive gli obiettivi formativi del percorso didattico: il termine “specialistico” che indica ovviamente una specializzazione e quindi un restringimento del campo di competenze non si adatta alla elevata qualificazione progettuale che dovrebbe caratterizzare il percorso formativo di secondo livello.  Quindi una revisione del termine “laurea specialistica” appare opportuna. Tuttatvia il termine “Laurea Magistralis” francamente appare inadatto.

Sarebbe probabilmente stato opportuno mantenere la denominazione di Diploma Universitario per il percorso triennale. Attualmente però risulta improponibile non attribuire la denominazione di Laurea ai percorsi triennali. Si propone quindi di mantenere il termine di Laurea al percorso triennale  aggettivandolo con il termine “breve” e conservare la denominazione di Laurea al percorso di secondo livello.

Una tale denominazione è in accordo con il riservare il titolo di Dottore ai laureati del percorso quinquennale.

 

Anche cambiare il termine di Dottorato di Ricerca ha delle giustificazioni in quanto i Dottorati, nella attuale normativa, dovrebbe costituire un percorso di alta formazione per la attività di ricerca ed innovazione tecnologica capace di formare operatori per la ricerca pubblica e privata  e non solo aspiranti alla carriera  accademica così come è invece inteso per i Dottorati di Ricerca (PhD). Si suggerisce tuttavia di mantenere la denominazione di Dottorato di ricerca agli attuali percorsi e trovare un altro termine qualora venissero attivati percorsi formativi indirizzati prevalentemente all’Accademia.

 

Art.3

Comma 4:

Questo punto assieme all’Art 11 comma 7 costituiscono la base per la costituzione del così detto percorso ad Y. Nell’attuale formulazione tutto l’impianto appare confuso ed impreciso: non è chiaro se ci deve essere un anno in comune, il primo anno, oppure se è sufficiente che 60 CFU siano in comune su tutto il percorso. Inoltre non è chiaro se la dizione “base comune” attribuita a conoscenze e competenze sia rivolto alle “attività formative di base” che compare nei decreti delle classi o ad un concetto generico.

Nella sostanza della questione la Conferenza ritiene che 60 CFU in comune per tutti i Corsi di Laurea di una Classe siano troppi: la formazione difficilmente può essere “professionalizzante” e quindi necessariamente in settori specifici con un  così ampio numero di CFU condivisi, in particolare per classi come la 20 che è straordinariamente ampia, comprendendo competenze agrarie, alimentari e forestali. Inoltre la obbligatorietà di un percorso in comune reintroduce l’idea che le conoscenze debbano essere nozionistiche e non strumentali.

Il possibile intendimento di sviluppare, dopo la parte in comune,  percorsi formativi differenziati in iter professionalizzanti e/o in iter che aprano l’accesso al secondo livello è valutato criticamente. La possibilità che nei percorsi di primo livello gli studenti più motivati e dotati  acquistino la consapevolezza di proseguire la formazione ai livelli successivi, mentre gli altri concludano la loro formazione verrebbe così persa e la possibilità che questa consapevolezza sia acquisita durante il primo anno in comune appare  difficile in quanto generalmente in tale anno vengono sviluppate conoscenze di materie propedeutiche nelle quali, purtroppo, gli studenti che si avvicinano alla formazione universitaria sono molto carenti

Nello schema differenziato in percorsi professionalizzanti e formativi per la laurea di secondo livello, gli studenti che scelgano l’iter per accedere ai percorsi del secondo livello che scoprano la loro mancanza di motivazione, non potrebbero neppure arrivare al titolo triennale. Questa proposta appare una riedizione dei Diplomi universitari. Attualmente appare difficile poter tornare a tale struttura.

 

Art 6

Comma 2

La Conferenza ritiene opportuno prevedere per la Laurea di secondo livello un percorso strutturato autonomamente dalla Laurea. Tale impostazione corregge uno degli aspetti più complicati dell’attuale normativa che peraltro presenta alcune lacune formali.

 

Art 9

Comma 2

Il comma affronta il problema della congruenza tra competente di una Università  e l’attivazione dei corsi di studi. La “qualificazione dei docenti” appare di difficile valutazione così come espresso. Sarebbe meglio riferirsi a parametri oggettivi quale ad esempio la consistenza della docenza, nell’Ateneo che intende attivare il corso di laurea, nei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la laurea da attivare.

Comma 3

Purchè la Banca dati funzioni regolarmente e sia abbastanza versatile da  non introdurre ulteriori rigidità a tutto il sistema.

 

Art 10

Comma 1 e 2

Sono eliminate le attività di formazione “Affini”. Se la percentuale del 50-65 % si riferisce solo alle attività di base e caratterizzanti, la nuova struttura invece di essere meno rigida, come dai più auspicato, diviene più rigida.

Comma 2

Il concetto di classe ed il suo ruolo appare da questo comma ridimensionato.  Non appare opportuno che questo avvenga.

Comma 3

La percentuale si riferisce ovviamente solo ai 120 CFU della LS.

Comma 4

a)      Il termine “coerente” non è chiaro. Coerente a giudizio di chi?

 

Art 11

Comma 7

a) vedi commenti art 3. Comma 4. Inoltre “.. i regolamenti di Ateneo stabiliscono che tutti i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano…..” Non si capisce o i 60 crediti devono essere condivisi da tutti i corsi di laurea di una classe oppure no cioè a gruppi affini. In ogni modo, come già osservato, non si ritiene opportuna questa norma. 

 

Infine la ringrazio per il coinvolgimento che ha valuto accordare alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria e rinnovo la disponibilità della Conferenza a qualsiasi forma di collaborazione.

 

Molti cordiali saluti.

                      Il Presidente

Prof. Maurizio Cocucci

Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria