RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE DE MAIO
SULLA LEGGE 509 E DECRETI SUCCESSIVI
La Commissione ritiene necessario, insieme alla riformulazione di alcuni elementi contenuti nella legge 509 e nei successivi decreti attuativi, individuare i principali fattori di contesto, gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le proposte ed i vincoli principali che abbiamo ritenuto doveroso rispettare, nonché i pre-requisiti e le azioni complementari senza i quali viene a cadere la gran parte dei benefici sperati.
La Commissione ritiene inoltre che non si possa discutere sulle indicazioni operative prima di avere condiviso l’analisi di contesto e, soprattutto, essere d’accordo sugli obiettivi e sui vincoli. Sulle indicazioni operative infatti si possono introdurre sicuramente modifiche rispetto alle proposte qui avanzate, a patto che tali modifiche possano essere verificate in termini di miglioramento rispetto agli obiettivi stessi. Infine, perché si possano conseguire risultati significativi, le cosiddette "azioni complementari" devono essere attivate il più celermente possibile.
Considerazioni generali sul contesto.
Contrariamente a quanto molto spesso si sente e si vede scritto, non esiste un "modello europeo" unico per il sistema educativo universitario. La EHEA (European Higher Education Area) non significa l’adozione di un formato standard unico, per tutti i paesi e per tutte le aree formative. La dichiarazione di Parigi della Sorbonne, e quelle successive di Bologna e di Praga hanno fornito indicazioni di massima e suggerimenti e non già prescrizioni vincolanti né tantomeno uniche. Gli obiettivi principali legati alla individuazione di una area europea nell’ambito della formazione universitaria consistono essenzialmente nel trovare sistemi tali da facilitare al massimo la mobilità a tutti i livelli, quindi sia durante il percorso degli studi sia alla fine degli stessi. Questo richiede la identificazione di un sistema che renda facile il "riconoscimento" della carriera formativa. L’adozione di un sistema su tre livelli principali è quello che più facilmente si adatta anche al sistema anglosassone attualmente adottato nella quasi totalità delle università degli USA e della Gran Bretagna e pertanto si capisce come abbia potuto trovare facile accoglienza l’adozione generalizzata del cosiddetto 3+2 (+3) anche da noi. La cultura e la consuetudine della norma uniforme ed una scarsa attenzione alla autonomia ha poi fatto il resto. Una forse eccessivamente affrettata adozione di un sistema che avrebbe dovuto richiedere maggiore gradualità nella applicazione e un approfondimento più elevato hanno poi peggiorato ulteriormente la situazione.
L’applicazione che è stata fatta dalla gran parte delle università non può essere considerata soddisfacente, disattendendo le principali opportunità offerte dalla riforma e spesso producendo una generale dequalificazione degli studi. Il triennio è stato visto in molti casi come una formazione di "serie B" rispetto alla impostazione precedente ed essendo la laurea triennale il passo obbligato anche per le eventuali successive specializzazioni, è facile constatare come si possa prevedere un degrado generalizzato se non si interviene rapidamente apportando qualche correzione.
Da parte di qualcuno sarebbe fin troppo semplice constatare che, se i principi che sono stati alla base della riforma sono così generalmente disattesi, allora è la struttura stessa della riforma che contiene il baco. Su questo sarà opportuno riflettere con maggiore cura.
La Commissione ha sempre tenuto presente, durante il suo lavoro, queste caratteristiche ed ha operato tenendo conto sia delle indicazioni fornite a livello europeo, sia di quanto avvenuto finora nella riformulazione dei programmi di studio da parte delle singole università.
Infine una notazione a margine. Spesso si riscontrano dati che evidenziano situazioni macroscopicamente negative (soltanto assai raramente positive). Non sempre questi dati sono sufficientemente verificati. Quando si parla ad esempio di abbandoni, siamo sicuri che la base su cui vengono fatti i calcoli sia corretta? Quanti sono gli studenti "reali", e quanti quelli che si iscrivono soltanto come parcheggio temporaneo? Una maggiore attenzione alle statistiche sembra essere assolutamente necessaria.
I principali vincoli da rispettare.
L’aspetto più importante che è stato tenuto in conto dalla Commissione riguarda il fatto che, nella realtà, la riforma è già stata avviata da quasi tutte le università. Una modifica sostanziale è stata considerata improponibile, allo stato attuale.
La confusione che si genererebbe, non soltanto nel corpo accademico, quanto soprattutto negli studenti e nel mondo del lavoro, in virtù dei continui cambiamenti di figure professionali, procurerebbe un danno maggiore del beneficio che si otterrebbe attraverso una riconfigurazione della struttura generale, a cui peraltro bisognerebbe comunque cominciare a pensare.
Un altro vincolo che è stato ritenuto difficile da superare riguarda l’adozione di criteri di selezione degli studenti. Mentre sembra assolutamente proponibile che vi siano dei filtri anche fortemente selettivi durante il percorso formativo, o nel passaggio da un percorso formativo ad un altro, includendo in questo l’iscrizione a corsi di secondo livello, non appare che si possa prospettare una selezione, a numero programmato o per raggiungimento di un grado minimo di qualità per l’immatricolazione al primo livello di studi (laurea triennale). Questo non contraddice il vincolo posto per le lauree "europee" relative a professioni protette nel settore medico ed in quello dell’architettura, in quanto tali percorsi sono previsti su durate differenti.
Un terzo vincolo è quello relativo alle facoltà mediche e sanitarie. A tal riguardo la Commissione ritiene che, pur nel rispetto delle autonomie regionali pare indispensabile per le caratteristiche delle facoltà mediche e di conseguenza per una razionale rete di assistenza di alta specializzazione, che sia il MIUR a caratterizzare gli aspetti specifici e comuni dell’organizzazione universitaria medica e la tipologia dei rapporti fra regioni ed atenei, in modo che vengano valorizzate le potenzialità organizzative e gestionali delle università e la loro attiva partecipazione nella pianificazione ed attuazione dei piani sanitari. Per questi motivi ma soprattutto per le specificità degli studi medici e sanitari la Commissione ha soprasseduto dal considerare tali curricula e si è astenuta dal formulare proposte, rinviandole a successivi momenti di approfondimento.
Un quarto vincolo cui si è attenuta la Commissione ha riguardato l’uniformità a livello nazionale. Si è ritenuto che non fosse opportuno lasciare libera in toto la singola università di operare, fintantoché non venga eliminato il valore legale del titolo. Questo senza peraltro ledere l’autonomia, che è un valore importante e da rafforzare. Pertanto, si è ritenuto conveniente fornire maggiormente linee-guida piuttosto che normative rigide, tutte le volte che ciò fosse possibile. E’ evidente alla commissione che questo modo di procedere è corretto solo se verrà adottato un sistema severo di valutazione e di sanzione, mentre non risulta compatibile con un sistema che adotti controlli esclusivamente formali.
Gli obiettivi.
I principali obiettivi che la Commissione ha definito e che sono serviti per valutare le alternative che sono state via via individuate al fine di formulare le proposte di seguito prospettate, possono essere così sintetizzati.
- Necessità di conseguire congiuntamente obiettivi di quantità e qualità. Non si ritiene infatti che l’obiettivo di aumentare il numero di persone con una formazione di tipo universitario, quindi con una forte base concettuale e di metodo, debba ottenersi a scapito di un abbassamento qualitativo. La preparazione generale di base deve essere particolarmente curata e la preparazione universitaria non deve essere mai confusa con un addestramento al mestiere. La "specializzazione" deve essere vista sotto diversi aspetti, come approfondimento metodologico-disciplinare da un lato, tipicamente attraverso le lauree di secondo livello e, dall’altro, per specializzazioni professionali, utilizzando gli altri percorsi offerti dalla riforma, in particolare i cosiddetti master di primo livello, finora assai poco sfruttati nei programmi delle università e, per professionalità più raffinate, i master di secondo livello.
- Necessità di coltivare le eccellenze. Questo significa pensare alla possibilità di definire curricula particolarmente adatti per chi ha particolari capacità per approfondimenti concettuali e metodologici e contemporaneamente ha la volontà di impegnarsi severamente negli studi, ben al di là della media. Può inoltre significare di prevedere e rendere possibili significative accelerazioni nel percorso didattico.
- Riduzione degli abbandoni e dello scarto fra tempo effettivo e tempo legale per il completamento di un percorso curriculare, sempre tenendo presente il primo obiettivo di qualità.
- Aumento della flessibilità. Questo va inteso sia nell’ottica dello studente sia da parte della singola università nella formulazione di progetti didattici. Flessibilità significa anche la possibilità di combinare curricula diversi, ottenendo percorsi "misti", che in molti casi costituiscono un arricchimento culturale rispetto a percorsi di specializzazione disciplinare, che, nel sistema precedente alla riforma, costituivano un grave vincolo, possibili ora attraverso la riforma, in quanto esistono diverse possibilità di ingresso, ma che finora sono stati assai poco sfruttati dalle università.
- Mantenimento e aumento della riconoscibilità del titolo conseguito. Questo significa da un lato permanenza nel tempo delle basi formative di un curriculum, il che comporta un’attenzione notevole sugli aspetti di base e metodologici, sia soprattutto un riconoscimento ed un accreditamento da parte del mercato del lavoro in senso lato, per tutti i percorsi formativi, dalla laurea di primo livello al dottorato di ricerca, in tutti i paesi.
- Aumento dell’internazionalizzazione. Questo significa che le università devono essere in grado di attrarre studenti brillanti e ricercatori e docenti di qualità da altri paesi, con adeguate azioni interne (dall’uso della lingua al sistema di accoglienza). Ma è anche necessario un adeguamento delle normative nazionali, che oggi disincentivano queste azioni.
- Accettazione, da parte delle università della competitività come fatto assolutamente naturale, in cui la scelta congiunta da parte dello studente e del mercato del lavoro dimostra il grado di aderenza dell’università stessa all’obiettivo finale, che sintetizza quanto detto prima e che, sinteticamente si può tradurre nel garantire il successo. Ovviamente si ribadisce che "il mercato del lavoro" va inteso in senso lato, estendendosi dalle attività di ricerca alle libere professioni, dall’insegnamento alla gestione di impresa, ed è relativo alle differenti aree della Pubblica Amministrazione locale e di quella europea, dalle imprese industriali agli studi professionali. E’ appunto nel cambiare il "diritto di accesso" in "diritto al successo" l’obiettivo generale che le modifiche qui proposte si prefiggono di raggiungere. Questo significa anche aumentare l’assunzione di responsabilità da parte dell’università e dei suoi organi di governo.
Azioni complementari — Prerequisiti
Come si è avuto modo di sottolineare anche prima, è necessario predisporre parallelamente e congiuntamente un insieme di azioni e di interventi senza i quali la gran parte delle soluzioni prospettate rischiano di rimanere lettera morta, se non addirittura generare effetti contrari rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissi di raggiungere. I principali interventi di sostegno possono essere così sintetizzati.
- Un approfondito e severo sistema di valutazione e di sanzione che verifichi la qualità dell’università attraverso i risultati ottenuti, oltreché la formulazione di programmi e di progetti. Soltanto a mo’ d’esempio si citano alcuni aspetti: individuazione dei profili finali per i diversi percorsi curriculari, grado di risposta del "mercato del lavoro" nel senso esteso detto prima, livello qualitativo della formazione erogata, con particolare attenzione al percorso di laurea di primo livello, requisiti minimi per l’attivazione di percorsi di secondo livello e di dottorato (incluso anche le credenziali scientifiche dei proponenti oltre alla disponibilità di risorse), criteri di selettività adottati per l’accettazione a tutti i livelli e per tutti i percorsi, mobilità di studenti e docenti, qualificazione internazionale etc. In tutti i casi occorrerebbe ridurre al massimo la utilizzazione di criteri esclusivamente quantitativi sia perché gli obiettivi sono tutti di qualità, sia perché sono più facilmente eludibili o falsificabili.
- Un più stretto collegamento fra università e scuola secondaria. Solo in tal modo si può evitare che vi siano situazioni drammatiche per quanto concerne i "debiti formativi", che, attualmente, tranne in pochissimi casi, non sono accertati o, se accertati, non vengono pagati se non in misura insufficiente, innescando con ciò anche i meccanismi perversi dell’aumento degli abbandoni e dell’allungamento della durata degli studi. Per non parlare dell’orientamento che, nel caso di più intensi rapporti fra università e scuole superiori, risulterebbe estremamente più efficace. In tale ottica si dovrebbero affrontare altri due problemi particolarmente delicati: la qualità dei docenti e la sempre più ridotta vocazione verso studi di tipo scientifico-tecnologico.
- Risulta necessario predisporre fin da ora un sistema di monitoraggio dei risultati della riforma, cercando di identificare i principali fattori condizionanti i risultati. Questo sistema dovrebbe anche confrontare la nostra con la situazione dei principali paesi di riferimento ed in particolare quelli dell’Europa continentale, che hanno una storia molto simile alla nostra, la Gran Bretagna e gli USA. In particolare dovrebbe essere tenuto sotto controllo il grado di attrattività mostrato dal sistema universitario italiano nei confronti di studenti brillanti di paesi terzi (Estremo Oriente, Est Europa, America Latina, paesi del Mediterraneo) che normalmente si dirigono verso gli Usa e che, da qualche tempo, si muovono anche verso altri paesi europei.
- Infine l’ultimo ma sicuramente più importante interventi riguarda le risorse. E’ assolutamente inutile stare a ribadire l’indispensabilità di risorse adeguate, per la formazione e per la ricerca. Qui si desidera sottolineare che oltre ad un notevole incremento quantitativo, occorre individuare i criteri di ripartizione basati su parametri di qualità. Va fatta anche una severa valutazione su come, ad oggi, sono utilizzate (o non utilizzate) le risorse stesse. Si vuole infine sottolineare che se le risorse non verranno adeguatamente incrementate, anche tutto il sistema di valutazione e di sanzione non può operare e quindi rischia addirittura di essere controproducente.
Le proposte
In base a tutto quanto detto precedentemente, di seguito vengono formulate le proposte della Commissione suddivise in due parti.
La prima contiene quelle che richiedono un cambiamento della normativa esistente.
La seconda contiene indicazioni a cui si auspica che le università, nella loro autonomia, si attengano e che, contemporaneamente, rappresentano mandati che il Ministro dovrebbe fare propri e quindi dare al CNVSU affinché vengano tradotti in criteri di valutazione a cui seguano corrispondenti sanzioni.
La Commissione ritiene infatti conveniente dare ulteriore enfasi ed accelerazione al processo di autonomia del sistema universitario, considerando negativa l’adozione di una normativa eccessivamente restrittiva che si ponga l’obiettivo di assicurare un comportamento unico da parte di tutte le università per corsi di studio aventi lo stesso "titolo".
La politica della uniformità non sembra essere la più opportuna per una serie di motivi fra i quali i più rilevanti sono i seguenti:
- in molti casi l’uniformità è soltanto nominalistica e formale. E’ noto che, addirittura corsi di insegnamento con lo stesso titolo e lo stesso numero di crediti possono variare come contenuto e come metodo didattico da un caso ad un altro;
- si ipotizza un’omologazione unica di tutte le università mentre, come è stato più volte affermato, nelle diversità si esalta la ricchezza culturale, la competitività e l’emulazione tra le università, che possono adottare strategie differenti l’una dall’altra;
- per mantenere il principio del "valore legale del titolo di studio" deve essere indicato il numero minimo di prescrizioni e vincoli formali. Da questo punto di vista, quanto proposto sembra essere sufficiente;
- é prevista l’adozione obbligatoria del "diploma supplemento" in cui è riportata, in dettaglio, la vita curriculare dello studente. Da questa si può desumere molto di più che non da un semplice "titolo" finale a cui, spesso, non si aggiunge nemmeno il nome dell’Università che ha convalidato il titolo stesso.
Tutto ciò presenta un rilevante punto di debolezza rappresentato dal sistema di valutazione e controllo. Infatti, anziché puntare tutto ed esclusivamente su una concessione autorizzativa ex-ante (si autorizza un ‘università a rilasciare un determinato titolo), si adotta un sistema misto basato sia sull’autorizzazione ex-ante (requisiti minimi) sia, soprattutto, sulla valutazione ex-post dei risultati effettivamente ottenuti.
A proposito dei "requisiti minimi", la Commissione condivide l’impostazione che il CNVSU sembra voler adottare e che, per il secondo ciclo (laurea specialistica), prevede che l’Università abbia sia un corpo docente (pubblicazioni scientifiche e simili) sia adeguati servizi (biblioteche, laboratori etc.).
Per quanto detto precedentemente, si ritiene conveniente non toccare la struttura complessiva della riforma, lasciando inalterati i due livelli in sequenza. L’ipotesi di avere contemporaneamente due percorsi, uno di tipo sequenziale e l’altro ad uscita unica avendo acquisito 300 crediti, si ritiene non proponibile a meno che venga eliminato il vincolo della impossibilità della selezione all’ingresso. Esperienze precedenti dimostrano come di fatto il percorso in sequenza non verrebbe scelto se non da una ristretta minoranza di studenti, rendendo con ciò assolutamente inutile la riforma stessa.
Viceversa si ritiene adeguato il "percorso a Y". Questo dovrebbe essere reso "obbligatorio", nel senso che per ogni corso di laurea deve essere previsto un "percorso di tipo maggiormente professionalizzante" (sia come metodo di insegnamento che come contenuto dei corsi, che, ad esempio con la obbligatorietà di tirocini) ed uno a base più metodologica e di base. Deve comunque essere presente un periodo comune ai due percorsi, variabile a seconda della "classe", ma mai inferiore ai 60 crediti (un anno). Tale periodo deve essere a forte contenuto di base e di metodo. Il percorso "metodologico" deve essere fortemente selettivo (criteri di valutazione). Devono essere previste passerelle fra i due percorsi, fortemente selettive, per evitare che vi siano percorsi "a slalom".
La laurea di primo livello, dopo un lungo dibattito, si è convenuto di mantenerla sui 180 crediti, anche in base all’esistenza dei vincoli cui si è fatto riferimento prima. Nel caso di profili professionali per i quali è stato fatto presente la difficoltà di portare lo studente ad un livello adeguato di preparazione con soli 180 crediti e si è proposto l’incremento a 240 crediti, la commissione ha ritenuto che la via migliore possa essere quella di utilizzare in modo sapiente il master di primo livello. La commissione ha ritenuto altresì non conveniente il proliferare di percorsi differenti perché la confusione generata fra studenti e nel mondo del lavoro e delle professioni (e fra i docenti) sarebbe superiore ai benefici indotti da una più precisa rispondenza a figure professionali. Il livello dei master, peraltro riconosciuti ed aventi anch’essi "valore legale" sembra più che adeguato per rispondere a tali, pur giustificate, esigenze.
La laurea specialistica (120 crediti) deve essere fortemente selettiva. Quindi non devono essere possibili deroghe all’obbligo di aver conseguito il diploma della laurea triennale prima di iscriversi alla laurea specialistica. Eventuali deroghe concesse dalla singola università devono essere sanzionate opportunamente, ad esempio "non riconoscendo" il numero degli studenti iscritti con deroga (per tutto il loro percorso curriculare). Si propone l’adozione del "numero chiuso", coerente con le risorse disponibili da parte dell’università per assicurare l’alta qualità dei risultati. Ogni università dovrà stabilire quindi tale numero ed i criteri di accesso, anche differenti a seconda della provenienza (tipo di laurea triennale conseguita).
A — CAMBIAMENTI DI NORMATIVA
1 — DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509
Art. 3.1 Va modificato se viene deciso che, al termine del primo ciclo, si possono rilasciare titoli parzialmente differenti a seconda della "qualificazione" del triennio, se più a connotazione applicativa e professionalizzante, ovvero più caratterizzata da una preparazione di base e metodologica. La distinzione potrebbe essere meno pressante adottando il diploma supplement.
Art. 3.4 Il corso di laurea triennale deve essere differenziato nelle due caratteristiche di percorso ad Y
Art. 3.8 Potrebbe essere opportuno cambiare nome ai Master che, in campo internazionale provocano una grande confusione e potrebbero essere convenientemente essere inseriti fra i titoli rilasciati dalla università.
Art. 4.3 Occorre cambiare il vincolo sull’identico valore legale
Art. 5 Dovrebbe essere reso tutto più flessibile, in particolare nei primi tre commi e specie il 5.3 in cui bisognerebbe togliere la frazione di tempo dedicata allo studio personale.
Art. 6.2 Occorre assolutamente evitare che vi possano essere deroghe, altrimenti salta tutto l’impianto della riforma.
Art. 7.2 Totalmente riformulato in quanto il corso biennale (laurea Specialistica) deve vivere di vita autonoma: perciò deve essere organizzato su 120 crediti e sui criteri di accesso.
Art. 8 Forse andrebbe meglio precisato cosa si intende per durata "normale".
Art. 9.3 Eliminazione. Non è necessario che vi sia un corso triennale integralmente "riconosciuto" per la laurea di secondo livello.
Art. 9.4 Eliminato. E’ la laurea specialistica che stabilisce i criteri di accesso, non può essere un corso di primo livello, ancorché nella stessa Università.
Art. 10 I vincoli sono solo sugli insegnamenti di base e caratterizzanti, nella misura del 50% per le lauree triennali, Per le lauree specialistiche sono indicate nelle rispettive classi.
Art. 11 Potrebbe essere aggiunto un comma (ad esempio 6 bis) in cui si possono prevedere lauree interclassi, salvo approvazione ministeriale.
Le classi delle lauree universitarie. (D.M. 4 agosto 2000)
Il motivo che ha indotto la commissione a proporre la riduzione del numero delle classi può essere sintetizzato nei seguenti punti.
Per quanto riguarda la definizione delle classi delle lauree universitarie si propone una modifica nel senso di una riduzione del numero delle stesse (v.allegato 1).
Contemporaneamente la proposta è di considerare, per ciascuna classe così ridefinita, un vincolo di 90 crediti (50%) solo per le attività formative di base e caratterizzanti, di cui almeno 60 costituiscono la parte comune dei due percorsi di cui sopra.
Le classi delle lauree specialistiche. (D.M. 28 novembre 2000)
Analogamente la proposta riguarda una forte riduzione del numero delle classi delle lauree specialistiche (v. allegato 2).
B — PROPOSTE CHE SI CONFIGURANO COME LINEE-GUIDA
Come detto, il percorso da adottare per la laurea triennale dovrebbe prevedere due alternative che si discostano fra loro dopo un primo tratto comune, non inferiore a due semestri. Sembra, infatti, assolutamente improponibile che possa esistere un unico percorso formativo per due profili fortemente differenziati fra di loro. Da una parte una formazione che, senza essere "professionalizzante" in senso eccessivamente stretto, perché comunque si tratta di formazione universitaria, mette in condizione lo studente, terminati gli studi, di poter entrare immediatamente nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata. In questo percorso dovrà essere dato sufficientemente peso ad attività quali gli stage ed i tirocini, nonché ad insegnamenti applicativi. Tutto ciò è assolutamente inutile, per non dire dannoso, a chi affronta una preparazione più di base e metodologica che gli fornisce minori chances per un inserimento immediato nel mondo del lavoro ma gli permette di affrontare meglio la selezione e, in caso di accettazione, il seguire un corso biennale. E’ fortemente auspicabile che, alla fine del tratto comune, vi sia un processo selettivo che porti una percentuale sufficientemente ridotta di studenti a seguire il percorso metodologico. Se la gran parte degli studenti si indirizza verso questo percorso, come sembra stia avvenendo e se non vi sono selezioni da parte delle università, gran parte delle motivazioni della riforma vengono a cadere. Questa indicazione, sulla percentuale di studenti che seguono ikl corso di base, viene a cadere nel caso di università che adottino sistemi forti di selezione all’atto della immatricolazione (al limite , essendo già stati selezionati tutti gli studenti possono teoricamente seguire il percorso metodologico).
Anche la "prova finale" può essere fortemente differenziata per i due percorsi. Mentre nel caso di "ramo professionalizzante", di norma si terminano gli studi universitari (salva restando sempre la possibilità e l’opportunità di seguire corsi di formazione continua), per cui deve essere fatta una verifica finale molto consistente e rivolta a verificare il grado di inseribilità nel mondo del lavoro, nell’altro caso la verifica potrebbe consistere nella capacità dello studente di "mettere a sistema" quanto appreso nel triennio, di trovare cioè le connessioni fra i vari corsi di insegnamento. Fatta salva l’opportunità di prevedere comunque una verifica scritta, in quanto si può constatare come la capacità di scrivere stia rapidamente deteriorandosi, le due modalità possono essere diverse, tenendo anche presente il fatto che non devono essere penalizzati gli studenti "bravi", che terminano gli esami in tempo.
Ciascuna università, per ciascun corso di laurea, deve prevedere le regole di accesso alle lauree specialistiche da svolgersi attraverso opportune verifiche.
Dovrebbero essere potenziati al massimo corsi di master, soprattutto di primo livello, per consentire ai laureati triennali con percorso applicativo, di approfondire la specializzazione, anche al fine di evitare la proliferazione degli indirizzi specialistici.
Come detto dovrebbe essere fortemente stimolata la progettazione e l’erogazione di curricula biennali che prevedano l’immatricolazione di studenti provenienti da trienni differenti. Questa è una grande opportunità offerta dalla riforma che deve essere adeguatamente sfruttata.