SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 946
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, SCOTTI, MINARDO, MAINARDI, TRAVAGLIA, DEGENNARO, NOVI, PIANETTA, RIZZI, GIRFATTI, PICCIONI, SAMBIN, D’AMBROSIO, CHIRILLI, LAURO, SALINI, CANTONI, FABBRI, OGNIBENE, PESSINA, BASILE, BETTAMIO, MANFREDI, COSTA e MORRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2001
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Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
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Onorevoli Senatori. – Ogni valida riforma dell’università dovrebbe avere, come punto di inizio, una adeguata definizione dei doveri e dei diritti dei professori.
Nella passata
legislatura, le due Commissioni parlamentari competenti per l’istruzione
universitaria (la 7ª Commissione del Senato della Repubblica e la VII
Commissione della Camera dei Deputati) lavorarono a lungo sulla tematica dello
stato giuridico dei docenti. In particolare, la VII Commissione della Camera
lavorò sul disegno di legge governativo, collegato alla legge finanziaria per
l’anno 2000 (atto Camera n. 6562), pur senza giungere a concluderne
l’esame.
L’allora maggioranza politica e l’allora
opposizione, sia al Senato, sia alla Camera, raggiunsero «posizioni comuni» su
vari punti. Alcune di quelle «posizioni comuni» sono state recepite nel
presente disegno di legge.
Prima di illustrare gli elementi salienti
dell’allegato disegno di legge, richiamiamo l’attenzione sul suo titolo: al
primo posto sono collocati i doveri e poi i diritti dei docenti. Il titolo,
inoltre, sottolinea il carattere innovativo delle nuove norme proposte.
L’articolo 1 del
provvedimento traccia un telegrafico «indice» delle diverse tipologie dei
docenti universitari, con la tripartizione in: docenti appartenenti ai ruoli
degli atenei; docenti esterni; titolari di contratto di ricerca e di avviamento
all’insegnamento.
L’articolo 2 specifica che i docenti di ruolo, con la
presente riforma, saranno suddivisi in tre fasce, con doveri e diritti che
saranno distinti:
i professori ordinari;
i
professori associati;
i professori aggregati.
L’innovazione è, dunque, costituita dalla creazione di una terza fascia di docenti: i «professori aggregati».
Da molti anni vi è una
condivisibile richiesta, da parte soprattutto dei ricercatori universitari,
perchè essi siano inquadrati non più quali ricercatori, ma come docenti
universitari a pieno titolo. La presente riforma accoglie questa legittima
richiesta.
Nella XIII legislatura, nelle due Commissioni
parlamentari competenti la maggioranza politica e la opposizione dell’epoca
avevamo concordato su questa innovazione.
L’articolo 3 propone norme radicalmente nuove, per quanto riguarda il reclutamento, cioè la prima assunzione in servizio dei professori universitari.
Il presente disegno di
legge sullo stato giuridico dei professori universitari non poteva ignorare le
osservazioni molteplici, che segnalano gli effetti negativi delle innovazioni
introdotte con la legge 3 luglio 1998, n. 210, relativa al reclutamento dei
professori. Pertanto si propone che il legislatore approvi due nuove norme.
Mediante concorsi nazionali, banditi ogni due anni dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno
individuati gli idonei a svolgere la funzione di professore universitario.
Essi saranno iscritti in appositi albi, ripartiti per le
tre fasce (ordinari, associati, aggregati) e per i settori scientifico –
disciplinari.
Gli atenei potranno scegliere tra questi idonei la
persona che riterranno la più qualificata per diventare professore ordinario o
associato o aggregato, assumendola nel proprio ruolo. In tal modo è rispettata
pienamente l’autonomia degli atenei; e nel contempo un concorso nazionale può
meglio garantire una selezione basata sul merito.
Oggi i membri delle commissioni per le valutazioni
comparative sono eletti. Così si produce l’effetto che una «cordata»
numerosa riesce ad eleggere propri membri nella commissione e poi la commissione
così composta è sottoposta alla tentazione di trattare con benevolenza un
candidato «vicino» alla cordata. In tal modo, una cordata numerosa diventa
sempre più numerosa, il merito diventa elemento di secondo piano.
Il presente disegno di legge propone che le commissioni
siano composte per sorteggio e non più per elezione.
La seconda norma innovativa
proposta nel presente testo ha l’obiettivo di ridurre il divario, a volte
l’abisso, che separa il mondo accademico ed il sistema produttivo del Paese.
Tale obiettivo potrà essere conseguito solo se un apposito criterio di
valutazione sarà introdotto nei momenti chiave della carriera dei professori
universitari e cioè nel momento dell’assunzione in servizio, quindi nei
successivi momenti della valutazione periodica del servizio reso (articolo 9).
La presente riforma universitaria statuisce che, nelle
tappe sopra indicate, un elevato valore dovrà essere riconosciuto ad esperienze
professionali extrauniversitarie, acquisite in Italia ed all’estero.
Questa innovazione normativa faciliterà il
rafforzamento di un collegamento tra mondo accademico e sistema produttivo.
Altra esigenza avvertita è l’internazionalizzazione
del nostro sistema universitario. Per tale ragione, il presente disegno di legge
propone (articoli 3 e 9) che elevato valore sia riconosciuto ad esperienze di
ricerca o insegnamento in qualificati atenei stranieri, sia nei concorsi di
prima assunzione, sia nelle valutazioni periodiche.
L’articolo 4 specifica i doveri ed i diritti dei professori universitari.
E’ ribadito il principio inviolabile del pieno rispetto delle libertà individuali di orientamento culturale e metodologico. In tale articolo 4 sono riprese numerose «posizioni comuni» concordate nella XIII legislatura, nella VII Commissione della Camera dei Deputati, tra l’allora maggioranza politica e l’allora opposizione.
L’articolo 5 definisce i doveri ed i diritti dei professori in relazione alla loro eventuale attività libero – professionale e ad incarichi esterni all’ateneo.
Sono qui riprese norme
già in vigore.
I professori universitari potranno continuare ad optare
per un impegno part-time all’interno degli atenei. E’ inoltre
confermato il diritto ad esercitare attività libero-professionali e ad assumere
altri incarichi.
L’articolo 6 definisce le funzioni che possono essere svolte dai docenti delle tre distinte fasce (ordinari, associati, aggregati).
L’innovazione più
significativa è costituita dalla costituzione di un Giunta di facoltà per il
coordinamento della didattica.
Diffusa è la constatazione che non di rado i corsi di
laurea non sono organici. A volte vi è, più che una vera integrazione, solo
una giustapposizione dei corsi svolti dai vari docenti. A volte purtroppo
registriamo sia ripetizione di alcuni contenuti, sia lacune: non vengono
insegnati contenuti essenziali.
La riforma tende a superare questo grave limite, creando
una Giunta di facoltà, cui è conferita la competenza di un coordinamento della
didattica, che sia efficace ed effettivo.
L’articolo 7 è relativo al trattamento economico dei professori di ruolo.
Gli importi indicati,
quale retribuzione al momento della nomina in ruolo, sono ripresi dal ricordato
disegno di legge governativo collegato alla legge finanziaria per il 2000, così,
però, come emendati ed approvati dalla Commissione e tradotti in euro.
Nel caso in cui i docenti già percepiscano una
retribuzione superiore a quella indicata, tale trattamento è comunque fatto
salvo.
L’incremento periodico degli emolumenti è connesso
con gli aumenti che saranno conseguiti dai dirigenti di seconda fascia
appartenenti al ruolo unico dei dirigenti (RUD) dello Stato.
Come è noto, nel RUD i dirigenti sono ripartiti in due
fasce. Ovviamente, quelli di prima fascia percepiscono stipendi superiori. Essi,
però, sono sottoposti al sistema cosiddetto dello spoil system. A fronte
di un «beneficio» sotto il profilo retributivo, essi sopportano un pesante
costo, relativo alla stabilità del loro rapporto di lavoro.
L’articolo 8 consente la libertà di opzione per un «tempo pienissimo» dedicato all’ateneo.
I professori potranno
(rinunciando ad attività libero-professionali e ad altri incarichi) prestare un
servizio aggiuntivo, sia nel campo della ricerca scientifica, sia nell’ambito
della didattica.
Ogni università potrà stipulare con questi docenti un
contratto di diritto privato, che disciplinerà il servizio ulteriore e la
corrispettiva retribuzione aggiuntiva.
Già l’articolo 4 ha confermato la libertà di opzione
per il part-time. Il servizio dei docenti universitari sarà, quindi,
reso con modalità quanto mai flessibili e sulla base di opzioni liberamente
decise dal singolo professore.
I professori universitari saranno così gli unici,
nell’ambito del pubblico impiego, a poter decidere di lavorare in tre distinte
fasce: part-time; tempo pieno; «tempo pienissimo», con un servizio ed
una retribuzione aggiuntivi.
L’articolo 9 si fa carico dell’obiettivo principale del sistema universitario: una formazione di elevata qualità.
Essa è possibile
soltanto se i docenti sono di elevata qualità e se si impegnano adeguatamente.
Per conseguire tali obiettivi, la riforma proposta con il presente disegno di
legge introduce un principio fortemente innovatore nel sistema universitario
italiano: la valutazione periodica delle attività didattiche e scientifiche
svolte dai professori. Chi non avrà superato una prima prova avrà diritto ad
una seconda prova.
In caso di duplice risultato negativo, lo stipendio sarà
congelato. Inoltre, se dopo quattro anni, qualcuno avrà di nuovo un duplice
risultato negativo, lascerà l’università.
Il nuovo ordinamento proposto prevede, quindi, il
superamento del rapporto a tempo indeterminato, nei ruoli del personale docente.
Questo principio non è nuovo nel pubblico impiego in
Italia. Infatti, già da tempo i dirigenti dello Stato hanno contratti di
servizio a termine, e non più a tempo indeterminato. Tale innovazione è stata
introdotta nella XIII legislatura, per iniziativa della precedente maggioranza
politica.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», all’articolo 19, comma 2, confermando norme varate
precedentemente, statuisce: «Tutti gli incarichi di direzione degli uffici
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
a tempo determinato ...Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo».
Tale decreto legislativo ha, dunque, confermato il
principio (innovatore e positivo) del conferimento ai dirigenti pubblici di
incarichi solo a tempo determinato.
La presente riforma universitaria estende ora anche al
mondo accademico questa importante ed utile innovazione. Non è superfluo far
rilevare che anche gli atenei statali sono amministrazioni pubbliche e che nel
titolo stesso del decreto legislativo n. 165 del 2001 vi è un
riferimento espresso a tutte le amministrazioni pubbliche.
La valutazione dei servizi resi dagli operatori di un
ente pubblico è un’innovazione di cui è difficile negare la necessità.
Il principio che chi non supera la valutazione periodica
cessa di appartenere al ruolo è già stato approvato nella XIII legislatura
dalla Commissione della Camera dei deputati, che ha emendato il disegno di legge
governativo sullo stato giuridico dei professori universitari. In particolare,
tale principio era contenuto nell’articolo 8 comma 2 del testo approvato (sia
pur parzialmente) dalla Commissione, in un quinquennio in cui la maggioranza
politica era diversa dall’attuale.
L’articolo 10 fissa a sessantacinque anni l’età per il collocamento a riposo.
Nel pubblico impiego,
soltanto negli atenei è attualmente possibile restare in servizio fino a
settantadue anni. Questa anomalia impedisce a molti giovani di diventare
professori universitari o di progredire nella carriera accademica.
Uno degli effetti dell’innovazione proposta sarà un
spazio più ampio per i giovani nella docenza.
Il nuovo limite di età sarà raggiunto con gradualità,
nel corso di un triennio. Inoltre, i docenti potranno continuare a prestare
servizio dopo i sessantacinque anni, però con la qualifica di «professore
esterno» e con contratti annuali.
Questo nuovo limite per il collocamento a riposo non ha,
dunque, nessun profilo «punitivo» nei confronti dei professori meno giovani,
appunto perchè sarà loro permesso di continuare ad insegnare.
I dirigenti dello Stato, invece, e tutti i pubblici
dipendenti, di fatto non possono continuare a lavorare nelle precedenti
funzioni, una volta raggiunto il limite d’età per il collocamento a riposo.
L’articolo 11 è relativo ai docenti esterni, che possono svolgere la funzione di «ponte» con il sistema produttivo.
Analisi quasi unanimi
del sistema universitario italiano lamentano la separazione, il gap tra
il sistema formativo ed il sistema produttivo di beni e servizi. Uno dei
suggerimenti espressi quasi all’unanimità è di coinvolgere all’interno del
mondo accademico specialisti e dirigenti che operano nel mondo del lavoro.
Questa partecipazione è opportuna sia in attività di
ricerca, sia in attività didattiche.
In parte, essa è già realizzata: lo strumento
giuridico è costituito da un contratto annuale firmato dall’ateneo e
dall’esperto esterno. Su tale base, lo studioso o il tecnico svolge un corso
di insegnamento.
Il disegno di legge intende potenziare questo «ponte»
tra mondo accademico e mondo della produzione di beni e servizi. L’articolo 11
prevede appunto una nuova fascia di «docenti esterni», i quali sostituiranno i
professori a contratto e presteranno servizio sulla base di contratti annuali,
senza far parte dei ruoli dell’ateneo.
Si intende così arricchire ed integrare l’offerta
formativa ed anche le competenze scientifiche; e sviluppare interazioni tra i
due «mondi separati» dell’accademia e della produzione.
L’articolo 12 definisce le modalità in base alle quali di fatto sarà reclutata la maggioranza dei futuri professori universitari.
Gli atenei potranno
stipulare «contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento» con
persone che abbiano precedentemente conseguito sia la laurea, sia il dottorato
di ricerca. Tali contratti avranno durata triennale, rinnovabile al massimo per
ulteriori tre anni.
I titolari di tali contratti potranno svolgere
esercitazioni e seminari e partecipare alle attività di ricerca scientifica.
Il disegno di legge statuisce esplicitamente che questi
nuovi contratti «non danno luogo a diritti in ordine all’accesso» al ruolo
di professore. Di fatto, però, essi saranno la «porta di ingresso» nella
carriera accademica.
L’articolo 13 prevede un concorso riservato per il passaggio nella fascia dei professori aggregati.
L’articolo disciplina
la fase iniziale dell’attivazione della nuova fascia dei professori aggregati.
Solo in tale primo momento, l’accesso sarà riservato ai ricercatori, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati.
Tali categorie da molti anni hanno avanzano tale
richiesta ed il disegno di legge la accoglie, ma pone la condizione del
superamento di un esame con una commissione composta da membri estratti a sorte
su base nazionale e non localistica.
La selezione sarà seria, anche perchè saranno
richiesti almeno otto anni di anzianità di servizio e saranno valutate le
attività didattiche e scientifiche svolte negli ultimi otto anni.
Il presente disegno di legge non prevede, dunque, la
promozione ope legis.
Vi sarà un regolare concorso nazionale, espletato con
una commissione giudicatrice composta da professori ordinari e da professori
associati, i quali saranno esterni rispetto all’ateneo in cui il candidato
presta servizio.
Questa composizione non localistica, ma nazionale appare
quella che più può garantire che sia prestata attenzione al merito del
candidato. Come è noto, infatti, nell’ambito dell’ateneo in cui si presta
servizio, non di rado le relazioni interpersonali hanno un peso notevole, che
potrebbe non consentire una valutazione totalmente distaccata. Una valutazione
interna alla di servizio darebbe minori garanzie rispetto alla valutazione dei
servizi prestati, della produzione scientifica e delle capacità del candidato.
Chi non avrà superato una prima prova concorsuale, avrà
diritto ad una seconda.
L’articolo 14 detta le norme transitorie.
Il disegno di legge
prevede che si proceda prima di tutto alla valutazione dei professori ordinari.
Essi, poi, infatti, parteciperanno alla valutazione degli associati ed alle
commissioni di concorso per i professori aggregati. Quindi, prima di svolgere
queste delicate funzioni, è opportuno che essi stessi per primi abbiano
superato la prova di valutazione.
Come già illustrato, le prove di valutazione si
svolgeranno su base nazionale. Sarà attivato l’intero corpo docente. Per
svolgere queste prove in modo organico e razionale, gli atenei non potranno
camminare ognuno con tempi propri, perchè i membri delle commissioni di
valutazione saranno i professori di altre università.
Per tale ragione, i tempi saranno coordinati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 1.
(Attività
didattica e scientifica
nelle università)
1. Per lo svolgimento dell’attività scientifica e didattica le università si avvalgono dei professori di ruolo di cui all’articolo 2. Possono altresì utilizzare i docenti esterni di cui all’articolo 11 e i titolari di contratto di cui all’articolo 12.
Art. 2.
(Ruolo dei professori universitari)
1. Il ruolo dei professori universitari comprende:
a) professori di prima fascia (ordinari);
b)
professori di seconda fascia (associati);
c) professori di terza
fascia (aggregati).
2. I professori delle tre fasce svolgono medesime funzioni nel campo della didattica e della ricerca scientifica. Essi si differenziano per livelli di professionalità e per ruoli. Le disposizioni della presente legge disciplinano, nell’unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori delle tre fasce, garantendo loro uguale di libertà didattica e di ricerca.
3.
Ogni professore è inquadrato in uno dei settori scientifico-disciplinari
determinati ai sensi dell’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4. Il periodo di straordinariato o conferma nel ruolo è
unico.
Art. 3.
(Reclutamento dei professori universitari)
1. Ogni due anni il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», bandisce un concorso nazionale per la selezione di idonei allo svolgimento della funzione di professore universitario. Gli idonei sono sono inseriti in appositi albi nazionali, distinti per fascia e per settore scientifico-disciplinare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è per titoli ed esami. Sono riconosciuti i titoli relativi alla ricerca scientifica, ad esperienze extrauniversitarie e, per persone già in servizio nelle università, relativi alla didattica e alla partecipazione agli organi accademici. L’esame consiste in una prova didattica, dalla quale sono esentati coloro i quali l’abbiano già sostenuta in procedure di valutazione comparativa per l’accesso ad un ruolo universitario.
3. I bandi di cui al comma 1 riconoscono specifico elevato valore a periodi di ricerca o insegnamento in qualificate università straniere e ad esperienze extrauniversitarie condotte in Italia ed all’estero.
Perchè tanto riconoscimento sempre e comunque alle esperienze extrauniversitarie? Forse per favorire i liberi professionisti?
4. Nei concorsi di cui al comma 1 e nelle valutazioni
periodiche di cui all’articolo 9, i titoli didattici, i titoli scientifici, le
esperienze extrauniversitarie e la partecipazione agli organi accademici sono
valutati, rispettivamente, con pesi diversi e con separati relativi punteggi, i
quali sono alla fine sommati.
5. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 e i
punteggi riportati dai singoli candidati sono tempestivamente resi pubblici nel
sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di seguito denominato «Ministero», e pubblicati sul bollettino del
medesimo Ministero.
6. Con propri decreti, il Ministro definisce:
a) modalità e procedure di svolgimento dei concorsi di idoneità;
b)
il numero massimo delle persone dichiarabili idonee per ogni fascia e per
ogni settore scientifico-disciplinare;
c) il numero dei membri
delle commissioni;
d) i criteri a cui
dovranno attenersi le commissioni.
Esercizio
di “centralismo burocratico”.
7. Sugli schemi di decreti il Ministro acquisisce il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale universitario (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e delle competenti Commissioni parlamentari. Si prescinde da tali pareri se non sono stati resi entro trenta giorni.
Che c’entra il CNSU? E le commissioni parlamentari? Dov’è l’autonomia della Università?
8. In prima applicazione, per le prime due fasce della
docenza, il Ministro bandisce i concorsi di idoneità non prima di 12 mesi e non
oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la terza
fascia il Ministro bandisce il primo concorso di idoneità non prima di 18 mesi
e non oltre 30 mesi a decorrere dal momento in cui la metà degli atenei avrà
concluso il concorso riservato di cui all’articolo 13.
9.
Gli atenei assumono nei loro ruoli i professori ordinari, associati ed aggregati
attingendo agli albi nazionali di cui al comma 1, secondo le procedure stabilite
dal loro statuto e dai loro regolamenti.
10. Nella legge 3 luglio 1998, n. 210, l’articolo 1, comma 4, è sostituito dal seguente:
«4.
Il Ministro con propri decreti può rinviare i regolamenti all’università,
indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell’università si conformano ai rilievi di legittimità. Per
quanto riguarda i rilievi di merito, gli atenei, con la maggioranza dei sette
decimi degli organi accademici competenti, possono confermare le norme sulle
quali il Ministro ha espresso rilievo e rinviarle al Ministero. Il Ministro può
accettare le controdeduzioni trasmesse oppure respingerle».
11. Le norme della citata legge n. 210 del 1998 in
contrasto con la presente legge sono abrogate.
12. I membri delle commissioni dei concorsi di idoneità
e delle commissioni di valutazione periodica di cui all’articolo 9 sono
estratti a sorte nell’ambito del corrispondente settore
scientifico-disciplinare o, se necessario, di settori affini, con le modalità
di cui al comma 12. Il sorteggio per la composizione delle commissioni dei
concorsi di idoneità e per la valutazione periodica relativi ai professori di
prima e seconda fascia è effettuato unitariamente fra i docenti afferenti a
entrambe le fasce. Per le commissioni relative ai professori aggregati il
sorteggio avviene tra i docenti delle tre fasce.
13.
Per i settori scientifico-disciplinari a cui afferisce un numero non elevato di
docenti, il Ministro procede all’accorpamento con altri settori affini, ai
soli fini del sorteggio dei membri delle commissioni di concorso e delle
commissioni di valutazione periodica. Il Ministro con propri decreti determina
ed aggiorna i limiti numerici e gli accorpamenti dei settori
scientifico-disciplinari. Sugli schemi dei decreti, il Ministro acquisisce il
parere della CRUI, del CUN, del CNSU e del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario. Si prescinde da tali pareri se non sono resi entro
trenta giorni.
14. Docenti universitari stranieri, scienziati e
studiosi italiani e stranieri possono far parte delle commissioni di cui al
comma 12. Il Ministero cura la tenuta di un albo contenente persone qualificate
disponibili a svolgere la funzione di membro di tali commissioni. L’albo è
ripartito sulla base dei settori scientifico-disciplinari. L’estrazione a
sorte dei membri delle commissioni sia di concorso, sia di valutazione
periodica, avviene con riferimento anche ai nominativi degli iscritti in tale
albo, nel corrispondente settore scientifico-disciplinare, o, se necessario, in
settori affini. I prerequisiti per l’iscrizione in tale albo e le condizioni
per l’espletamento delle funzioni di commissario sono determinati ed
aggiornati ogni quattro anni con decreti del Ministro. Per l’emanazione dei
decreti, si applica il comma 7.
E’
una procedura eccessivamente burocratica e centralizzata. L’esistenza degli
“albi” rischia di creare ristrette cerchie di potere che gestiscono sia i
concorsi che le valutazioni periodiche. Grosso pericolo per la libertà e
l’autonomia delle sedi piccole. L’università, di fatto, funziona per
cooptazione, ma questa legge se ne allontana.
Art. 4.
(Doveri e diritti dei professori universitari)
1. La ricerca scientifica e l’insegnamento sono un dovere ed un diritto dei professori universitari. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell’ateneo e delle sue strutture. Gli organi di governo delle università e delle loro strutture scientifiche e didattiche coordinano organicamente i compiti di ogni docente nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. L’attività di ricerca e di insegnamento di ciascun docente deve essere documentata periodicamente secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di ateneo e sottoposta a valutazione ai sensi dell’articolo 9.
2. In particolare i professori universitari:
a) svolgono attività di ricerca scientifica, ove necessario nell’ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico;
b) svolgono in ogni anno accademico 500 ore di attività didattica. All’interno di tale impegno didattico i professori di prima e seconda fascia dedicano almeno 120 ore a lezioni, esercitazioni e seminari, ripartite su non meno di otto mesi (cioè si insegna in entrambi i semestri) e sulle varie tipologie di corsi di studio, a seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche di appartenenza, che devono garantire un’equilibrata ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I professori di terza fascia dedicano un pari impegno a corsi o moduli loro eventualmente affidati annualmente dalla facoltà, nonchè ad esercitazioni e seminari. Le ore rimanenti sono utilizzate dai professori delle tre fasce per compiti organizzativi e di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti, nonchè per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;
(che
differenza c’è con i prof. delle altre fasce in termini di ore di
insegnamento? quando si fa ricerca?)
c) hanno il dovere ed il
diritto di partecipare agli organi accademici, in conformità alle disposizioni
delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
d) assicurano
un’adeguata presenza nella sede universitaria, secondo quanto specificato
dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
e) possono fruire,
compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca e
a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di
periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di
ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all’estero, nel limite
massimo di due anni ogni decennio;
f) possono svolgere
attività in conto terzi per conto dell’ateneo, secondo modalità previste nei
contratti di cui all’articolo 8;
g) svolgono compiti di
assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica
e dalla ricerca, nel limite del 25 per cento del loro impegno orario
complessivo;
h) possono essere
distaccati, con il loro consenso e senza oneri aggiuntivi per l’università,
presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e possono
partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297.
3. Gli atenei disciplinano le modalità di controllo dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e le sanzioni in caso di inadempienza, nell’osservanza di criteri generali definiti ed aggiornati ogni quattro anni con propri decreti dal Ministro. Per l’emanazione dei decreti si applica l’articolo 3, comma 7.
4.
I professori, nel periodo di cui al comma 2, lettera e), sono abilitati
alla presentazione di programmi di ricerca e all’utilizzo dei fondi assegnati.
5. Gli impegni didattici di cui al comma 2, lettera b),
attribuiti ai professori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
didattico di ateneo, sono esercitati nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini, nella facoltà di
afferenza, in strutture didattiche interfacoltà, in centri di servizio per
l’orientamento, il tutorato e la didattica previsti dagli statuti e dai
regolamenti d’ateneo. Con il consenso degli interessati, gli impegni didattici
sono esercitati in altre facoltà oppure in un altro ateneo o in un altro ente,
con i quali l’università di appartenenza abbia stipulato apposita
convenzione.
Art. 5.
(Attività
libero-professionale
e altri incarichi)
1. I professori universitari non possono esercitare l’industria ed il commercio. (I Politici Devono Studiare L’Italiano!)Fermi restando i casi di incompatibilità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
2.
L’autorizzazione è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri
favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e accertata
la compatibilità delle attività con l’adempimento dei compiti istituzionali
del professore universitario e l’insussistenza di conflitti di interesse con
l’ateneo. È dovere d’ufficio del rettore controllare che non insorgano
incompatibilità e conflitti d’interesse.
3. L’autorizzazione è revocata qualora emergano
situazioni di conflitto di interesse.
4. I professori che, previa autorizzazione, svolgano
attività libero-professionale non saltuaria o assumano incarichi
particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con l’università
di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di
diritto privato che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera b), dal 40 al 60 per cento e la
contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In
vigenza di tale contratto:
a) ai professori non si
applicano i commi da 7 a 13 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) i professori non
possono ricoprire cariche accademiche.
5. Gli atenei regolano le attività professionali e gli altri incarichi dei professori universitari, nell’osservanza di criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro. Per l’emanazione del decreto si applica l’articolo 3, comma 7.
Art. 6.
(Disposizioni sugli organi accademici)
1. I professori universitari delle tre fasce sono titolari dell’elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli di facoltà, dei dipartimenti e di tutte le altre strutture scientifiche e didattiche, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2.
La destinazione dei posti di ruolo, le chiamate nonchè i trasferimenti relativi
ai professori universitari sono deliberati, secondo quanto stabilito dagli
statuti di ateneo, dalle facoltà o dai dipartimenti, che decidono con la
partecipazione dei professori di prima e seconda fascia per le deliberazioni che
riguardano i professori di prima e seconda fascia e dei professori delle tre
fasce per le deliberazioni che riguardano i professori di terza fascia.
3. Ai professori di prima fascia è riservata la carica
di rettore. Ai professori di prima e seconda fascia sono riservate le cariche di
preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di laurea, di direttore di
dipartimento, la direzione delle scuole di specializzazione, il coordinamento
dei corsi di dottorato di ricerca, il coordinamento di gruppi nazionali di
ricerca.(Perchè i ricercatori non possono coordinare la
ricerca?)
4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione
della giunta di facoltà, composta da docenti delle tre fasce. Essa, oltre a
coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi,
propone al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività
didattiche, curandone un organico coordinamento, anche al fine di evitare
lacune, ripetizioni, sovrapposizioni e disorganicità. La giunta può esercitare
altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.
5. Con apposite disposizioni statutarie o regolamentari
le università determinano le strutture didattiche ove si svolgono i corsi di
studio con il concorso di più facoltà.
Art. 7.
(Trattamento
economico
dei professori di ruolo)
1. Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all’atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 50.496 euro per il professore di prima fascia, a 37.872 euro per il professore di seconda fascia e a 28.404 euro per il professore di terza fascia.
2.
E’ fatto salvo il trattamento economico, qualora superiore a quanto indicato
nel presente articolo, dei docenti delle tre fasce che appartenevano ad un altro
ruolo universitario.
3. L’importo del trattamento economico è sottoposto a
revisione triennale, con decreti del Ministro, emanati di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli incrementi
retributivi conseguiti dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo
unico dei dirigenti dello Stato, di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I decreti sono emanati con l’assistenza tecnica
dell’ARAN, che consulta le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 43
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e le associazioni professionali
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 8.
(Contratto
di diritto privato
per i professori di ruolo)
1. Le università, nel rispetto della presente legge e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2, possono stipulare con i professori appartenenti ai propri ruoli e che non svolgono attività libero-professionale nè ricoprono incarichi esterni di cui all’articolo 5, un contratto individuale di diritto privato, di durata biennale, che disciplina:
a) lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b);
b)
la partecipazione a specifici progetti di ricerca, di innovazione nelle
metodologie e tecnologie didattiche, nonchè di promozione culturale correlati
alla programmazione generale d’ateneo;
c) lo svolgimento di
attività per conto dell’ateneo a favore di terzi;
d) il pagamento di un
corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera b), nonchè dei proventi relativi
alle attività di cui alla lettera c), come trattamento economico
accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi
relativi alle lettere a) e b);
e) l’erogazione di
servizi e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori
sede.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposito regolamento di ateneo, nell’osservanza di criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro. Sullo schema di decreto il Ministro acquisisce il parere della CRUI, del CUN, del CNSU, (cosa c’entra ancora il CNSU?) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, dell’ARAN e delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro prescinde da tali pareri se non sono stati resi entro 30 giorni. L’ARAN consulta le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le associazioni professionali dei professori rappresentative sul piano nazionale.
3. Il trattamento economico accessorio di cui al comma 1, lettera d), assorbe ogni altra incentivazione erogata dall’ateneo; in particolare, dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’erogazione delle incentivazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il fondo integrativo per l’incentivazione dell’impegno didattico di cui all’articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro, con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 370 del 1999, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Art. 9.
(Valutazioni periodiche)
1. I professori di prima, seconda e terza fascia, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati sono sottoposti a domanda, almeno ogni quadriennio, ad una valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed organizzative, pena la decadenza dall’impiego al termine dell’anno accademico in corso al termine del quadriennio. Le procedure di valutazione sono bandite annualmente con decreto del Ministro.
2.
Le procedure e i parametri per lo svolgimento delle valutazioni sono determinati
con apposito regolamento di ateneo, in conformità al presente articolo e nel
rispetto di criteri generali definiti, ogni quadriennio, con decreto del
Ministro. Per la sua emanazione si applica l’articolo 3, comma 7. (i
criteri cambiano in continuazione: si rischia di non sapere su cosa si sarà
giudicati)
3. Fra i criteri di valutazione, elevato valore è
attribuito a periodi di ricerca o di insegnamento in qualificate università
straniere e a esperienze extrauniversitarie condotte in Italia e all’estero. (con
quale criterio si da’ tanta importanza alla esperienza extrauniversitaria sia
qui che nel reclutamento? E’ spegato nell’introduzione “...
ridurre il divario, a volte l’abisso, che separa
il mondo accademico ed il sistema produttivo del Paese.......
l’internazionalizzazione del nostro sistema universitario...”)
4. La commissione di valutazione è composta da tre
docenti in servizio in atenei diversi da quello ove presta servizio il docente
valutato, ovvero esperti di cui all’articolo 3, comma 14, estratti a sorte con
le modalità di cui allo stesso articolo 3, commi 12 e 13. Della commissione fa
parte altresì, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, un docente
della medesima facoltà, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di facoltà.
5. I componenti delle commissioni di valutazione per
professori di prima e seconda fascia sono sorteggiati fra i professori di
entrambe le fasce. I componenti delle commissioni di valutazione per professori
di terza fascia, per ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento e
incaricati sono sorteggiati fra i professori delle tre fasce. I medesimi criteri
si applicano per i componenti interni elettivi.
6. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici
mediante pubblicazione nei siti web dell’ateneo interessato e del
Ministero, nonchè sul Bollettino del Ministero. (che
bisogno c’è di questa gogna?)
7. In caso di esito negativo del primo giudizio di
valutazione, si ha diritto ad un secondo giudizio, espletato da una diversa
commissione, entro il termine massimo di dieci mesi dalla conclusione del primo.
8. Chi non produce domanda di partecipazione al secondo
giudizio, decade dal ruolo al termine dell’anno accademico. Chi ottiene un
secondo esito negativo, per quattro anni ha la retribuzione bloccata, non può
partecipare a concorsi accademici, non può ricoprire cariche accademiche, non
può essere membro di commissioni di concorso o di valutazione periodica.
Decorso il quadriennio, ha diritto ad un’ulteriore valutazione, anch’essa
articolata in due giudizi. Chi non presenta domanda di partecipazione od ottiene
esito negativo anche nel secondo giudizio, cessa di appartenere al ruolo al
termine dell’anno accademico. (E’ un lavoro enorme:
e quindi sarà gestito o come forma di ricatto e potere o come formalità. Forse
basta far decidere la mercato: se l’università ha professori scarsi, attira
poche risorse)
9. In prima applicazione del presente articolo, sono
esonerati dalla valutazione coloro che raggiungono l’età prescritta per il
collocamento a riposo obbligatorio nei quattro anni decorrenti dal bando della
prima prova valutativa.
10. È, altresì, esonerato dalla valutazione chi
presenta domanda per pensione di anzianità, qualora in possesso dei
prerequisiti per tale pensione. In tali casi la pensione di anzianità decorre
dal giorno successivo al termine dell’anno accademico nel corso del quale
l’interessato ha prodotto domanda di pensione di anzianità.
11. In prima applicazione del presente articolo, la
valutazione è relativa al servizio prestato negli ultimi otto anni. Per coloro
che appartengono all’attuale ruolo da un periodo di tempo inferiore ad otto
anni, la valutazione considera il loro servizio nei precedenti ruoli
universitari, negli ultimi otto anni. In caso di servizio complessivo in ruoli
universitari inferiore ad otto anni, la valutazione considera l’intero
servizio prestato. Per i professori ordinari e associati e per i ricercatori
che, alla scadenza del primo bando per la valutazione, avranno maturato
un’anzianità di servizio in ruoli universitari inferiore a ventiquattro mesi,
le procedure di valutazione inizieranno al compimento del quarantottesimo mese
di anzianità di servizio.
Lo
spirito di questa proposta di legge e’ nel suo complesso estremamente
statalista, sia nelle modalita’ di ingresso alla carriera che nella
valutazione periodica compiuta da persone estranee all’ateneo....
E’ incoerente col documento Moratti-Tremonti che tende invece -con l’istituzione delle fondazioni universitarie, con la ridefinizione della proprietà intellettuale etc.- a liberalizzare la gestione e quindi a responsabilizzare maggiormente i singli atenei. Tale responsabilità è naturale che arrivi fino al livello del reclutamento e della gestione dei contratti coi docenti.
Art. 10.
(Collocamento a riposo)
1. I professori universitari sono collocati a riposo al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
2.
È abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai
professori universitari l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a
riposo i professori universitari cessano dalle cariche accademiche.
3. In prima applicazione sono collocati a riposo quanti
compiono il sessantottesimo anno di età nell’anno accademico in corso alla
data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e
quanti compiono il sessantaseiesimo anno di età nell’anno accademico
immediatamente successivo.
Art. 11.
(Docenti esterni)
1. Al fine di arricchire e integrare l’offerta formativa e le competenze scientifiche nonchè incentivare le interazioni con il mondo produttivo e degli enti di ricerca, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità italiane e straniere di alta qualificazione culturale, scientifica e professionale, ovvero a professori universitari di altro ateneo o collocati a riposo. Le procedure per l’affidamento dei contratti, i loro contenuti, l’attività esercitabile dal docente esterno e le forme di partecipazione agli organi accademici sono disciplinati dai regolamenti di ateneo nell’osservanza dei seguenti criteri:
a)
durata annuale, rinnovabile previa valutazione positiva dell’attività svolta;
b) esclusione
dell’elettorato attivo e passivo per qualsiasi carica accademica;
c) valutazione
comparativa nel caso di più aspiranti;
d) pubblicità e
trasparenza delle procedure e delle valutazioni;
e) fissazione di un
limite di età.
2. Le università possono continuare ad avvalersi dei collaboratori, esperti linguistici e lettori di lingua madre, secondo le modalità di cui al decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
Art. 12.
(Contratti
di ricerca e di avviamento
all’insegnamento)
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente in Italia o all’estero contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento.
2.
I titolari dei contratti di cui al comma 1, oltre all’attività di ricerca,
svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e
assistenza didattica agli studenti sotto la responsabilità dei titolari dei
corsi di insegnamento, con un impegno didattico fissato dai regolamenti di
ateneo.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni
della presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e
lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale, rinnovabili
successivamente annualmente per non più di tre anni, previa valutazione
positiva dell’attività svolta dal titolare del contratto. Non è ammesso il
cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse
da istituzioni ed enti nazionali o stranieri utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare
in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in
aspettativa senza assegni. Ai contratti si applicano, in materia fiscale e
previdenziale, le disposizioni di cui all’ottavo periodo del comma 6
dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione
del trattamento economico minimo e massimo si provvede con decreti del Ministro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti sono aggiornati ogni tre anni.
4. I contratti non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso al ruolo dei professori di cui all’articolo 2. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca e i contratti di cui al comma 1 sono
riconosciuti validi, nella misura del cinquanta per cento della rispettiva
durata, ai fini della ricostruzione di carriera nel ruolo dei professori
universitari.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono soppresse le borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 30
novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti
di cui al presente articolo le università utilizzano anche le risorse
finanziarie di cui all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già
destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca.
Art. 13.
(Concorso
riservato per l’ammissione
alla fascia dei docenti aggregati)
1. In prima applicazione della presente legge, ogni ateneo bandisce un concorso riservato per professore aggregato. È ammesso al concorso riservato, a domanda, il personale appartenente ai seguenti ruoli dell’ateneo:
a) assistenti del ruolo ad esaurimento;
b)
ricercatori;
c) addetti alle
esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e
Siena, stabilizzati ai sensi dell’articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
d) personale tecnico
laureato assunto ai sensi dell’articolo 19 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Università relativo al quadriennio normativo 1994-1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 7 giugno 1996, così come integrato dall’accordo integrativo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1997;
e) tecnici laureati di
cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1º agosto 1980;
f) incaricati
stabilizzati.
(ATTENZIONE! ORRORE! entreranno tutti, cani e porci, e satureranno il ruolo: quindi non ci sarà posto per i giovani da qui ai prossimi venti anni! Questa “cosa” va assolutamente bloccata!!!)
2. L’ateneo mette a concorso tanti posti di professore aggregato quanti sono i posti già occupati nei propri ruoli dal predetto personale. Al termine del concorso riservato, i posti di professore aggregato non ricoperti sono soppressi.
3.
Per l’ammissione al concorso riservato è richiesta un’anzianità di
servizio di otto anni nei ruoli di cui al comma 1.
4. Tra i criteri per la valutazione, elevato valore è
attribuito a periodi di ricerca o insegnamento in qualificate università
straniere e ad esperienze extrauniversitarie condotte in Italia ed all’estero.
5. La commissione di concorso è composta da docenti di
prima e seconda fascia in servizio in altri atenei, estratti a sorte tra gli
appartenenti al medesimo settore scientifico – disciplinare, o, se necessario,
a settori affini. Della commissione fa parte altresì, con funzioni di
segretario e senza diritto di voto, un docente della medesima facoltà, eletto a
scrutinio segreto del Consiglio di facoltà.
6. Si applica la procedura di valutazione comparativa
prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
integrata da una prova didattica e dalla valutazione delle attività
scientifiche, didattiche ed organizzative svolte negli ultimi otto anni
accademici. Si applica l’articolo 9, comma 6.
7. Chi non supera la prima prova del concorso è ammesso
ad una seconda prova, da concludersi entro il termine di dieci mesi, calcolato a
decorrere dalla conclusione della prima prova. La commissione della seconda
prova del concorso è diversa dalla precedente commissione.
8. Al termine delle due prove, il ruolo dei ricercatori
è trasformato in ruolo ad esaurimento. Nei ruoli ad esaurimento dei
ricercatori, degli assistenti e degli incaricati stabilizzati sono iscritti
d’ufficio coloro che non hanno partecipato o non hanno superato il concorso
per professore aggregato e coloro che non avevano maturato l’anzianità
prevista dal comma 3 ai fini della partecipazione al concorso riservato.
9. Le modalità di svolgimento del concorso riservato
sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo, nell’osservanza di
criteri generali definiti con decreto del Ministro. Per l’emanazione del
decreto si applica l’articolo 3, comma 7.
Art. 14.
(Norme transitorie e finali)
1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data dell’entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all’articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore associato, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, nella classe immediatamente superiore.
2.
È fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per
l’accesso alla fascia dei ricercatori, salvo i concorsi di cui all’articolo
1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza
fascia.
3. Le operazioni previste dalla presente legge sono
effettuate nel seguente ordine cronologico:
a) valutazione dei professori ordinari;
b)
valutazione dei professori associati;
c) concorso riservato per
professore aggregato;
d) valutazione dei
ricercatori, degli assistenti e degli incaricati stabilizzati appartenenti ai
rispettivi ruoli ad esaurimento.
4. Le procedure per la valutazione dei professori ordinari hanno inizio nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Il Ministro con uno o più decreti indica i termini minimi e massimi entro i
quali gli atenei procedono alla valutazione delle categorie indicate nel
precedente comma ed al bando del concorso riservato per professore aggregato.
Per l’emanazione dei decreti si applica l’articolo 3, comma 7.
6. Nei confronti degli atenei che non rispettano i
termini minimi e massimi sopra indicati, il Ministero riduce il finanziamento
ordinario nella misura del dieci per cento per ogni semestre di scostamento.
7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli
insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori della terza fascia
appartenenti al settore scientifico – disciplinare a cui afferiscono le
predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà. Presso le
predette accademie ed istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono rideterminati
gli organici con l’introduzione di posti per professori di terza fascia. I
decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per professori di
altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa
avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti
nell’organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere
aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla
programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
8. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e
la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti ed attività di
ricerca, nell’ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di
terza fascia appartenenti al settore scientifico – disciplinare cui
afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del
consiglio di facoltà.
9. A modifica dell’articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori aggregati della
facoltà di medicina, nell’ambito dell’equiparazione ai ruoli del Servizio
sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori
associati.
10. All’atto della nomina a professore di prima fascia
o di conferma nel ruolo di seconda fascia, il professore è collocato nella
medesima classe stipendiale in cui era collocato nella fascia di provenienza.
11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:
a)
l’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
ottobre 1947, n. 1251;
b) l’articolo 86 del
Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592;
c) gli articoli 7, 10,
commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
d) gli articoli 1, 2, 3,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, quarto comma, 33 , 34, settimo comma, 36, 38,
39, 100, 110 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
e) l’articolo 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398;
f) gli articoli 1 e 2
della legge 7 agosto 1990, n. 239;
g) l’articolo 1, comma
30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l’articolo 1, comma
86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Le disposizioni relative allo stato giuridico dei ricercatori universitari, dei professori associati e dei professori ordinari, non abrogate ai sensi del presente articolo, ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza, seconda e prima fascia.