BOZZA DEL 16.04.2003
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000 |
NUOVO TESTO
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VISTA
la legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTA
la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3; VISTO
l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni ; VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; VISTO
il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142; VISTA
la legge 3 luglio 1998, n. 210; VISTA
la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTI
i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6
maggio 1999 e il 15 aprile 1999; UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli
atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; VISTO
il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre
1999; CONSIDERATO
che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere; VISTA
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n.
DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36); A D O T T A il seguente regolamento |
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Art. 1 Definizioni 1.
Ai sensi del presente
regolamento si intende: a)
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b)
per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi
e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; c)
per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d)
per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e)
per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea di secondo livello e di
specializzazione, come individuati nell'articolo 3; f)
per titoli di studio, la laurea, la laurea di secondo livello e il diploma di
specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio,
come individuati nell'articolo 3; g)
per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio,
comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h)
per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui
al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche; i)
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari
culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l)
per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio; m)
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle
quali il corso di studio è finalizzato; n)
per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che
regolano i curricula del corso
di studio, come specificato nell'articolo 11; o)
per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista
dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle
attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento,
ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento; p)
per curriculum, l'insieme delle
attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo. |
Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a)
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b)
per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi
e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; c)
per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d)
per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e)
per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistralis e di specializzazione, come individuati
nell'articolo 3; f)
per titoli di studio, la laurea, la laurea magistralis, il diploma di specializzazione e la laurea
doctoralis rilasciati al termine
dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; g)
per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio,
comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h)
per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui
al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; i)
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari
culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l)
per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio; m)
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle
quali il corso di studio è finalizzato; n)
per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che
regolano i curricula del corso
di studio, come specificato nell'articolo 11; o)
per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista
dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle
attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento,
ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento; p)
per curriculum, l'insieme delle
attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo. |
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Art. 2 1.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università. 2.
Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure
previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici
dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali. |
IDENTICO |
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Art. 3 1.
Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo
livello: a)
laurea (L) b)
laurea specialistica (LS). 2.
Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione
(DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3.
La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il
dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi
di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di
ricerca istituiti dalle università. 4.
Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5.
Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata
qualificazione in ambiti specifici. 6.
Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente
conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di
particolari attività professionali e può essere istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione Europea. 7.
I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 8.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre
1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare,
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei
quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9.
Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con
altri atenei italiani o stranieri. |
Art. 3 1.
Le università rilasciano i seguenti titoli: a)
laurea (L) b)
laurea magistralis (LM). 2.
Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione
(DS) e la laurea doctoralis (LD) al termine del corso di dottorato di ricerca. 3.
La laurea, la laurea magistralis,
il diploma di specializzazione e la laurea doctoralis sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei
corsi di laurea, di laurea magistralis, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università. 4.
Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente o un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, o l'acquisizione di specifiche competenze professionali, ferma restando una essenziale
base comune di conoscenze e competenze. 5.
Il corso di laurea magistralis ha
l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6.
Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente
conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di
particolari attività professionali e può essere istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione Europea. 7.
I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 8.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre
1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare,
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistralis, alla conclusione dei quali sono rilasciati specifici
attestati dei crediti formativi universitari acquisiti ovvero diplomi di
master universitari di primo e di
secondo livello, nelle ipotesi di cui all’art. 7, comma 4. 9.
Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con
altri atenei italiani o stranieri. |
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Art. 4 1.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi
gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività
formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in
classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2.
Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali.
Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o
istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università
e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle
connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di
conseguenti attività formative. 3.
I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. |
Art. 4 1.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti
attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1,
sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2.
Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali.
Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su
proposta della CRUI, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di
studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui
all’articolo 11, comma 8. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3,
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell’accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra
titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi. |
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Art. 5 1.
Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si
possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione
delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2.
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno
studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è
convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3.
I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di
corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere
riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo
individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a
metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del
profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata
con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5.
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai
fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa
università ovvero nello stesso o altro corso di altra
università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente,
con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di
ateneo. 6.
I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte
dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a
tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività
lavorative. 7.
Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso. |
Art. 5 1.
Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di impegno
per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi,
entro il limite del 20 per cento. 2.
La quantità media di impegno
di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è
convenzionalmente fissata in 60 crediti.. SOPPRESSO 4.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del
profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata
con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5.
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai
fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa
università ovvero nello stesso o altro corso di altra
università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente,
con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di
ateneo. 6.
I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte
dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a
tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in
attività lavorative. 7.
Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso. |
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Art. 6 1.
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme
restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso
o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità
di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di
laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 2.
Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in
possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica
per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il
possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei. 3.
In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione
ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata
preparazione iniziale di cui al comma 1. 4.
Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio
già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7,
comma 3. 5.
Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in
possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 6.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di
ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto
degli accordi internazionali vigenti |
Art. 6 1.
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme
restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso
o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità
di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di
laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 2.
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistralis occorre essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistralis
per i quali non sia previsto il
numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, l’università stabilisce per ogni corso di
laurea magistralis, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il
possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei
regolamenti didattici. L’iscrizione
ai corsi di laurea magistralis può essere consentita
dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in
tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite
nei regolamenti stessi. 3.
In deroga al comma 2, e all’articolo 7 comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistralis
con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo
iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lett. a), per i corsi
di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. 4.
Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli
eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di
studio già conseguito. 5.
Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in
possesso della laurea magistralis ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 6.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di
ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto
degli accordi internazionali vigenti |
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Art. 7 1.
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la
tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata,
secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con
riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 2.
Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300
crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. 3.
I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve
aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero
deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già
acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di
specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. 4.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno
sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea
specialistica |
Art. 7 1.
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi
di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle
minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo
modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con
riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 2.
Per conseguire la laurea magistralis lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 3.
I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver
acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le
disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione
Europea. 4.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno
sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la
laurea magistralis |
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Art. 8 1.
Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni,
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo
conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2
dell'articolo 5. 2.
La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale
dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la
laurea. |
Art. 8 1.
Per ogni corso di studio è definita una durata in anni proporzionale
al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un
anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. 2.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre
anni; la durata normale dei corsi di laurea magistralis è di ulteriori due anni dopo la laurea. |
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Art. 9 1.
La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 2.
Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i
corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al
Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano
comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di
concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la
facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di
studio attivati. 3.
Una università può istituire un corso di laurea specialistica a
condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un
curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente
riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi
di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra
gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso
un'altra università. 4.
All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico
stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per
l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio
attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di
specifiche convenzioni, presso altre università. |
Art. 9 1.
I corsi di studio di cui all’articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei
criteri e delle procedure di cui all’articolo 11 e delle disposizioni
previste per la programmazione del sistema universitario. 2.
Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio
istituiti ai sensi del comma 1 nel rispetto dei requisiti minimi strutturali,
organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro
nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del
sistema universitario. Nel caso di
disattivazioni, le università assicurano comunque la
possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli
studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli
studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento delle attività didattiche di cui all’articolo 11, comma 3, nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero. SOPPRESSO |
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Art. 10 1.
I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi
di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività
formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie: a)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base; b)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe; c)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o
integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture
di contesto e alla formazione interdisciplinare; d)
attività formative autonomamente scelte dallo studente; e)
attività formative relative alla preparazione della prova finale per
il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla
verifica della conoscenza della lingua straniera ; f)
attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad
acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità
informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in
particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del
Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142. 2.
I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il
numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1,
rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari
per conseguire il titolo di studio: a)
la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66
per cento; b)
le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle
lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere
superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento; c)
i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie
di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere
inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. |
Art. 10 1.
I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi
di laurea, gli obiettivi
formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base; b)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe. 2.
I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di
corsi di laurea, il numero minimo
di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività
formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il
vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il
titolo di studio dal 50 al 65 per cento dei crediti, in relazione alle
specifiche esigenze delle classi. 2.bis
I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di
CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente
differenziati. 3.
I decreti ministeriali
individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea
magistralis gli obiettivi formativi qualificanti e le attività
formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura compresa
dal 50 al 60 per cento dei crediti complessivi: 4.
Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1,
2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: a)
attività formative autonomamente scelte dallo studente purché
coerenti con il progetto formativo; b)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o
integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c)
attività formative relative alla preparazione della prova finale per
il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla
verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; d) attività formative, non previste dalle
lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o
comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio
può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro;
e)
attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso
imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e
collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. |
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Art. 11 1.
Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi
di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto,
per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2.
I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con
decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui
all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel
decreto rettorale di emanazione. 3.
Ogni ordinamento didattico determina: a)
le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le
relative classi di appartenenza; b)
il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c)
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per
quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10,
comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro
complesso; d)
le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio. 4.
Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle
università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 5.
Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista
la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto
la guida di un relatore. 6.
Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di
studio appartenenti alla medesima classe. 7.
I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a)
agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche
provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla
verifica dei risultati delle attività formative; b)
alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e
ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato; c)
alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di
profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio; d)
alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una
votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale,
con eventuale lode; e)
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi
aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; g)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di
studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; h)
all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle
attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; i)
alle modalità di individuazione, per ogni attività, della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; l)
alla valutazione della qualità delle attività svolte; m)
alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; n)
alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo
3, comma 9. 8.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le
università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di
studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati
dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9.
Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le
procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con
le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali
e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni
statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro,
con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti
nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
università. |
Art. 11 1.
Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi
di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto,
per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2.
I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con
decreto rettorale. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale
di emanazione. 3.
Ogni ordinamento didattico determina: a)
le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le
relative classi di appartenenza; b)
il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c)
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto
riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad
uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d)
le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio. 4.
Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università
previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento
alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 5.
Per il conseguimento della laurea magistralis deve comunque essere prevista la presentazione di
una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore. 6.
Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di
studio appartenenti alla medesima classe. 7.
I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a)
ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto
stabilito per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base
comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di
ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono che tutti
i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe,
condividano le stesse attività didattiche comuni per un minimo di 60
crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista
dall'articolo 3, comma 4, e definiscono i criteri per la prosecuzione degli
studi nei diversi percorsi; b)
agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche
provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla
verifica dei risultati delle attività formative; c)
alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e
ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato; d)
alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di
profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio; e)
alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una
votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale,
con eventuale lode; f)
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistralis; g)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi
aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; h)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di
studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i)
all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle
attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l)
alle modalità di individuazione, per ogni attività, della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; m)
alla valutazione della qualità delle attività svolte; n)
alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; o)
alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo
3, comma 9. 8.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le
università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di
studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9.
Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le
procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con
le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali
e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni
statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro,
con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti
nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
università. |
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Art. 12 1.
In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il
regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel
rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e
doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del
corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste
nello statuto dell'ateneo. 2.
Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a)
l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in
moduli, nonché delle altre attività formative; b)
gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività
formativa; c)
i curricula offerti agli
studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali; d)
la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle
altre verifiche del profitto degli studenti; e)
le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 3.
Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la
coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti
strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche
paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca.
Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal
senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è
adottata prescindendosi dal parere. 4.
Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero
dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. |
(IDENTICO) |
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Art. 13 1.
Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale
che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla
pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 2.
Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli
studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi
ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini
di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già
iscritti. 3.
Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai
previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti
dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo
3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i
diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le
università, qualunque ne sia la durata. 4.
L'istituzione da parte di un'università dei corsi di laurea e di
laurea di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa
denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già
attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle
università ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione
dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta
il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1. 5.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio
1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai
corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle
università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché
risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di
coordinamento. 6. Fatte salve le scuole presso le quali sono
attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le
scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il
terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da
corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè dai
corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
(IDENTICO) 7. A coloro che hanno
conseguito una laurea, una laurea magistralis e una laurea doctoralis
competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore
magistrale e di dottore di ricerca. |
C:\BASSI\universita'\RIFUNIV\D.M.509riformato_bozza0403.doc 30/04/03
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