Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza del 22 marzo 2004

 

N. della Sezione: 4729/03

 

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Schema di regolamento avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

La Sezione

Vista la relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, con

cui il Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Visti il parere interlocutorio in data 24 novembre 2003 ed il relativo adempimento;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piermaria Piacentini;
Premesso
Con relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data n. 4425/1.5, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
Con pronuncia interlocutoria n. 4729/03 del 24 novembre 2003 la Sezione ha ritenuto di formulare taluni rilievi di ordine generale, al fine di acquisire su di essi l’avviso dell’Amministrazione riferente.
A seguito di tale richiesta, l’Amministrazione, con nota n. 977.1.5 del 2 marzo 2004 ha inviato un supplemento di relazione (n. 929.1.5 del 27 febbraio 2004).
Considerato
1.-Con il parere interlocutorio del 24 novembre 2003 si faceva rilevare come non si potesse condividere l’affermazione, contenuta nella relazione ministeriale, secondo cui, atteso il contrasto tra i pareri resi dal CUN, dal CNSU, dalla CRUI e dal CONVSU (ai quali erano state sottoposte le modifiche che il Ministero intendeva apportare al d.m. 3 novembre 1999, n. 509), l’orientamento del Ministero stesso era stato quello di “dare prevalenza al parere del CUN, in quanto organo squisitamente tecnico, fornito di competenza specialistica nelle varie aree scientifico-disciplinari”.
Si faceva, infatti, osservare come, pur non potendosi disconoscere che il CUN rappresenti il più importante organo consultivo in materia, sarebbe stato comunque necessario dare conto delle divergenze di opinioni dei vari organi interessati (e, in particolare, del CONVSU) nonché delle ragioni per cui le opinioni degli organi in questione erano state disattese. Si osservava inoltre che lo stesso parere del CUN era stato, in più parti, immotivatamente trascurato o disatteso.

Con il richiamato parere interlocutorio si invitava, pertanto, l’Amministrazione a riesaminare l’intera questione, con particolare riferimento agli avvisi espressi dagli organi collegiali.

2.-Nel dare adempimento alle richieste contenute nel parere del 24 novembre 2003, l’Amministrazione ripropone il testo già sottoposto all’esame della Sezione, ribadendo, in primo luogo, quanto già esposto nella relazione originaria, e cioè che le modifiche proposte al d.m. n. 509 del 1999 sono finalizzate a correggere i fenomeni di criticità già evidenziatisi, al fine di evitarne l’aggravamento e che, pertanto, le stesse appaiono urgenti e necessarie e vanno apportate nell’interesse non solo del sistema ma, principalmente, degli studenti.

Al riguardo, la Sezione prende atto sia dell’intenzione dell’Amministrazione di non modificare il testo già trasmesso che di quanto affermato nel supplemento di relazione, da cui si evince il proposito di dare al problema degli ordinamenti universitari una impostazione diversa da quella contenuta nel d.m. n. 509 del 1999.
Resta così superata, in quanto risolta dall’Amministrazione nell’esercizio del potere che le compete e nella sua responsabilità, la questione della opportunità di intervenire normativamente in un momento in cui la precedente riforma si trova ancora in fase di avvio, tenuto anche conto del rilievo dell’Amministrazione stessa, secondo cui, poiché lo schema proposto non pone alcun termine per l’adeguamento degli ordinamenti da parte degli Atenei, questi ultimi potranno assumere le relative iniziative in relazione alle proprie esigenze didattiche ed alle risorse disponibili.
Le considerazioni ora svolte valgono anche per quanto concerne le innovazioni nella denominazione dei titoli di studio (artt. 1, 3, 13, comma 7), sulle quali il CUN si era espresso in maniera critica. Anche in questo caso, si prende atto delle spiegazioni fornite dall’Amministrazione, riconoscendo che rientra nella sua discrezionalità la scelta delle denominazioni più opportune.
3.- In merito alle altre divergenze riscontrate tra il testo del regolamento ed i pareri degli organi collegiali interpellati, con la richiamata relazione, l’Amministrazione fornisce le richieste spiegazioni sulle ragioni che hanno portato ad adottare soluzioni talvolta in contrasto con quelle indicate nei pareri stessi ed anche di ciò la Sezione prende atto, non riscontrandosi nelle soluzioni adottate – salvo quanto sarà osservato infra - aspetti problematici sul piano della legittimità.
Dalle spiegazioni fornite si ricava, peraltro, la conclusione che, nonostante il titolo del regolamento (Modifiche al regolamento recante…), in realtà ci si trova di fronte ad una nuova impostazione della materia trattata; per cui appare necessario procedere alla abrogazione espressa del d.m. n. 509 del 1999; e ciò anche in considerazione del fatto che il testo proposto è comprensivo anche delle parti rimaste immuni dalle modifiche.

Da un punto di vista generale, va richiamata l’attenzione della Amministrazione sulla circostanza che i decreti ministeriali previsti da varie disposizioni (art. 4, comma 1; art. 6, commi 3 e 4; art 7, comma 3; art. 10, comma1) dello schema in esame, per la loro natura e per l’incidenza che hanno sulla sfera di altri soggetti, sono da considerare veri e propri regolamenti. Al riguardo va precisato che l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, può dettare la disciplina di una determinata materia anche mediante più regolamenti, ferma restando in ogni caso la necessità di osservare la prescritta procedura di adozione.

4. Con riguardo al testo del provvedimento si formulano le seguenti osservazioni:

A.- Della necessità di procedere all’abrogazione espressa del d.m. 509 del 1999, e non alla semplice sostituzione del testo, come disposto dall’articolo unico del testo esaminato.

Se poi è intenzione dell’Amministrazione di mantere l’efficacia di alcune delle disposizioni previgenti (almeno per i procedimenti già iniziati), ciò potrà realizzarsi mediante la formulazione delle opportune norme transitorie.

B.- Per quanto concerne le modifiche apportate:

Art. 3, comma 1: l’impiego del termine inglese master, seppure entrato nell’uso della nostra lingua, appare sconsigliabile. In ogni caso, atteso l’uso improprio che nel linguaggio corrente si fa di tale termine, è necessario chiarire fin dall’inizio e, quindi, inserendolo nella disposizione in esame, il concetto espresso dall’art. 13, comma 6, secondo cui tale titolo può essere rilasciato solo dalle università statali o dalle università “non statali abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale” (eliminando la virgola tra non statali e abilitate).

Art. 4, comma 3: il concetto di titolo di studio è un concetto astratto. Altro è il titolo di studio, altro è la certificazione materiale del medesimo. L’ultima frase della disposizione (… e sono corredati…) deve pertanto essere modificata come segue: «I diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono corredati dal …».

Art. 6, comma 2, ultimo periodo: la possibilità di accedere ai corsi di laurea magistrale ad anno accademico iniziato appare piuttosto vaga e non risultano soddisfacenti le spiegazioni fornite dall’Amministrazione per giustificare il disaccordo con l’opinione del CUN che suggeriva di ricorrere al sistema della pre-iscrizione, atteso che una pre-iscrizione (rectius: una iscrizione condizionata) non sarebbe possibile in quanto, all’inizio del medesimo comma, il possesso della laurea viene posto come condizione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. Invero, trovandosi nello stesso comma, la seconda ipotesi ben può essere considerata come una eccezione alla prima.

Art. 7: Le spiegazioni fornite dall’Amministrazione sulla netta separazione tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, sempre alla luce della nuova impostazione data alla materia, appaiono soddisfacenti e superano le osservazioni formulate in precedenza. In effetti, se si ritiene (come sembra ritenere l’Amministrazione) che l’impostazione attuale dei percorsi di II livello (lauree magistrali) su 300 CFU, comprensivi dei 180 CFU acquisiti con la laurea, di fatto ha ingessato il sistema degli ordinamenti, inducendo le strutture didattiche di Ateneo a progettare percorsi “a cannocchiale” attraverso la pregiudiziale definizione di più corsi di 180 CFU nell’ambito della stessa classe, così da avere un corso di base per ciascun corso di laurea specialistica, invece di offrire, per ciascun corso di base, l’accesso ad una pluralità di corsi di laurea specialistica, e generando la convinzione che il titolo di I livello abbia l’esclusiva funzione di consentire l’accesso al corso di II livello, con conseguente perdita del valore e della spendibilità autonomi della relativa laurea, la soluzione adottata appare coerente con la finalità che l’Amministrazione si propone di raggiungere.

Art. 8, comma 2: la disposizione, poiché espone un principio generale, deve precedere quella del comma 1.

Art. 10: si prende atto delle spiegazioni fornite dall’Amministrazione che, nel contesto generale della nuova impostazione del provvedimento, appaiono soddisfacenti.

Art.11, comma 7: anche per quanto concerne l’ultimo periodo della lett. a) si prende atto delle spiegazioni fornite in proposito dalla Amministrazione, dovendosi condividendere l’osservazione secondo cui la previsione di un percorso comune per i corsi di laurea della stessa classe costituisce, in effetti, una garanzia di unitarietà del percorso formativo.

Art.13, comma 5: non si comprende la ragione perché solo per il titolo di dottore di ricerca si sia ritenuto di dover dettare una apposita disposizione.

Si suggerisce, infine, di adottare una diversa sequenza degli articoli che dovrebbe essere la seguente: art. 3: titoli e corsi di studio, art.4: classi di corsi di studio; art. 5: istituzione e attivazione dei corsi di studio (attuale art. 9); art. 6: requisiti di ammissione ai corsi di studio; art. 7: durata dei corsi di studio (attuale art. 8); art. 8: conseguimento dei titoli di studio (attuale art. 7); art.9: crediti formativi universitari (attuale art. 5).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le esposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

 

Visto

Il Presidente della Sezione

  (Pasquale de Lise)