Consiglio di Stato
Adunanza
del 22 marzo 2004
N. della Sezione: 4729/03
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Schema di regolamento avente ad oggetto
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
La Sezione
Vista
la relazione n. 4426/1.5 del 6 novembre 2003, trasmessa con nota in pari data
n. 4425/1.5, con
cui il Ministero della pubblica
istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza
sullo schema di regolamento in oggetto;
Visti il parere
interlocutorio in data 24 novembre 2003 ed il relativo adempimento;
Con
il richiamato parere interlocutorio si invitava, pertanto, l’Amministrazione a
riesaminare l’intera questione, con
particolare riferimento agli avvisi espressi dagli organi collegiali.
2.-Nel
dare adempimento alle richieste contenute nel parere del 24 novembre 2003, l’Amministrazione ripropone il testo già sottoposto
all’esame della Sezione, ribadendo, in primo luogo, quanto già esposto nella
relazione originaria, e cioè che le modifiche proposte al d.m. n. 509 del 1999
sono finalizzate a correggere i fenomeni di criticità già evidenziatisi, al
fine di evitarne l’aggravamento e che, pertanto, le stesse appaiono urgenti e
necessarie e vanno apportate nell’interesse non solo del sistema ma, principalmente,
degli studenti.
Da un punto di vista
generale, va richiamata l’attenzione della Amministrazione sulla circostanza
che i decreti ministeriali previsti da varie disposizioni (art. 4, comma 1;
art. 6, commi 3 e 4; art 7, comma 3; art. 10, comma1) dello schema in esame,
per la loro natura e per l’incidenza che hanno sulla sfera di altri soggetti,
sono da considerare veri e propri regolamenti. Al riguardo va precisato che
l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, può dettare la disciplina di una
determinata materia anche mediante più regolamenti, ferma restando in ogni caso
la necessità di osservare la prescritta procedura di adozione.
4. Con riguardo al testo del provvedimento
si formulano le seguenti osservazioni:
A.- Della necessità di procedere
all’abrogazione espressa del d.m. 509 del 1999, e non alla semplice
sostituzione del testo, come disposto dall’articolo unico del testo esaminato.
Se poi è intenzione dell’Amministrazione
di mantere l’efficacia di alcune delle disposizioni previgenti (almeno per i
procedimenti già iniziati), ciò potrà realizzarsi mediante la formulazione
delle opportune norme transitorie.
B.- Per
quanto concerne le modifiche apportate:
Art. 3, comma 1:
l’impiego del termine inglese master,
seppure entrato nell’uso della nostra lingua, appare sconsigliabile. In ogni
caso, atteso l’uso improprio che nel linguaggio corrente si fa di tale termine,
è necessario chiarire fin dall’inizio e, quindi, inserendolo nella disposizione
in esame, il concetto espresso dall’art. 13, comma 6, secondo cui tale titolo
può essere rilasciato solo dalle università statali o dalle università “non
statali abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale”
(eliminando la virgola tra non statali
e abilitate).
Art. 4, comma 3:
il concetto di titolo di studio è un
concetto astratto. Altro è il titolo di
studio, altro è la certificazione materiale del medesimo. L’ultima frase
della disposizione (… e sono corredati…)
deve pertanto essere modificata come segue:
«I diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono corredati dal
…».
Art. 6, comma 2, ultimo periodo: la possibilità di accedere ai corsi di laurea
magistrale ad anno accademico iniziato
appare piuttosto vaga e non risultano soddisfacenti le spiegazioni fornite
dall’Amministrazione per giustificare il disaccordo con l’opinione del CUN che
suggeriva di ricorrere al sistema della pre-iscrizione, atteso che una
pre-iscrizione (rectius: una iscrizione
condizionata) non sarebbe possibile in quanto, all’inizio del medesimo comma,
il possesso della laurea viene posto come condizione
per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. Invero, trovandosi nello
stesso comma, la seconda ipotesi ben può essere considerata come una eccezione
alla prima.
Art. 7: Le
spiegazioni fornite dall’Amministrazione sulla netta separazione tra corsi di
laurea e corsi di laurea magistrale, sempre alla luce della nuova impostazione
data alla materia, appaiono soddisfacenti e superano le osservazioni formulate
in precedenza. In effetti, se si ritiene (come sembra ritenere
l’Amministrazione) che l’impostazione
attuale dei percorsi di II livello (lauree magistrali) su 300 CFU, comprensivi
dei 180 CFU acquisiti con la laurea, di fatto ha ingessato il sistema degli
ordinamenti, inducendo le strutture didattiche di Ateneo a progettare percorsi
“a cannocchiale” attraverso la pregiudiziale definizione di più corsi di 180
CFU nell’ambito della stessa classe, così da avere un corso di base per ciascun
corso di laurea specialistica, invece di offrire, per ciascun corso di base,
l’accesso ad una pluralità di corsi di laurea specialistica, e generando la
convinzione che il titolo di I livello abbia l’esclusiva funzione di consentire
l’accesso al corso di II livello, con conseguente perdita del valore e della
spendibilità autonomi della relativa laurea, la soluzione adottata appare
coerente con la finalità che l’Amministrazione si propone di raggiungere.
Art. 8, comma 2: la disposizione, poiché espone un principio generale, deve precedere
quella del comma 1.
Art. 10: si
prende atto delle spiegazioni fornite dall’Amministrazione che, nel contesto
generale della nuova impostazione del provvedimento, appaiono soddisfacenti.
Art.11, comma 7: anche per quanto concerne l’ultimo periodo della lett. a) si prende
atto delle spiegazioni fornite in proposito dalla Amministrazione, dovendosi
condividendere l’osservazione secondo cui la previsione di un percorso comune per i corsi di laurea
della stessa classe costituisce, in effetti, una garanzia di unitarietà del
percorso formativo.
Art.13, comma 5: non si comprende la ragione perché solo per il titolo di dottore di ricerca si sia ritenuto di
dover dettare una apposita disposizione.
P.Q.M.
Esprime parere
favorevole con le esposte osservazioni.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto
(Pasquale de Lise)