Testo MORATTI

Gli emendamenti di CIPUR e USPUR

Art. 1
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro,

 

il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

Art. 1
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, dentro il pubblico impiego,
nel rispetto del principio di inamovibilità dal posto di lavoro a garanzia della libertà della scienza e del suo insegnamento,
il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale (Art. 33 Cost.)
dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

A1) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, riconosce, con proprio decreto, d’intesa col Ministro dell’Economia, alle Università l’autonomia finanziaria, dotandola di entrate proprie, aggiuntivamente al finanziamento statale.
Sono entrate proprie:
a) i contributi studenteschi, da determinare residualmente, tenuto conto del finanziamento statale, così da assicurare e rispettare il vincolo del pareggio del bilancio;
b) l’assunzione di mutui, nei limiti del 10% della somma delle voci di entrata corrente di cui al punto a);
c) ricavi per prestazioni scientifiche e didattiche a terzi;
d) contributi e liberalità di enti e privati.
Il finanziamento statale è determinato in relazione all’organico nazionale dei docenti determinato dal MIUR sulla base del rapporto standard tra docenti e studenti fissato con legge dello Stato .
Tale finanziamento non può essere inferiore al 70% del costo totale.

A2) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indice, con proprio decreto per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico disciplinari , stabilendo in particolare:

Idem

1. il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, in relazione al fabbisogno indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria;

 

 

1. la dotazione organica dei professori di ruolo verrà determinata nel rispetto del rapporto standard tra il numero degli studenti per professore, tenuto opportunamente conto delle necessità derivanti dalla messa ad esaurimento del ruolo dei Ricercatori .

1.2 I concorsi si svolgono in due fasi. Nella prima fase avviene il riconoscimento delle idoneità, mediante procedimento nazionale di valutazione dei candidati da parte di apposite commissioni scientifiche di settore scientifico-disciplinare.
Nella seconda fase le Università procedono alla chiamata di uno degli idonei, nei limiti del budget disponibile.

1.3 Il numero delle persone dichiarabili idonee per ogni ruolo o fascia e per ogni settore scientifico-disciplinare, e che dovrà essere compreso tra il 5% e il 10% degli afferenti a ciascun settore onde assicurare la consistenza del ruolo. Tali percentuali sono sottoposte a revisione al quinto anno di applicazione della presente legge.

Gli idonei vanno a formare una lista nazionale, tra i quali le Università fanno la chiamata per coprire il posto, e che è in ogni caso subordinata alla disponibilità locale del budget al momento della chiamata.

1.4. Le idoneità decadono dopo tre anni dal conseguimento.

1.5. Gli attuali Ricercatori e Professori Associati con 14/16 anni di anzianità nel ruolo sono ammessi a valutazione di idoneità per il passaggio di Ruolo o Fascia, rispettivamente.
L’idoneo è inquadrato, a domanda, rispettivamente, sul proprio posto nel ruolo o fascia superiore in una classe stipendiale avente la stessa retribuzione della classe di provenienza o in quella immediatamente superiore, ove la retribuzione precedente sia compresa tra due classi.

2. le procedure e i termini per l’indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi;

Idem

3. i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione differenziati per ciascuna fascia;

3. i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione differenziati per ciascuna fascia, e che in ogni caso dovrà considerare: a) i titoli didattici, comprovati da certificazione valida ai sensi di legge; b) i titoli scientifici anche in base ad una discussione coi candidati; c) la partecipazione ad attività di servizio ed agli organi accademici, comprovati da certificazione valida ai sensi di legge.

Ai titoli sono assegnati separati relativi punteggi in centesimi, che poi sono sommati, previa ponderazione delle tre componenti della valutazione, rispettivamente, con i parametri 0,35, 0,50, 0,15.

 

L'attività assistenziale dei medici universitari è assimilata, ai fini concorsuali, alle attività di servizio e costituisce titolo valido se è certificata ai sensi di legge dalle Facoltà e dalle Aziende ospedaliere.

4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell’Unione Europea. nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, la cui formazione dovrà comunque avvenire col metodo del sorteggio puro tra i professori ordinari con almeno 40 anni di età, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell’Unione Europea. nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni.

Mediante il sorteggio vengono estratti 10 nominativi, collocati in una lista, secondo l’ordine di estrazione. Qualora, per quanto risulta dall’Osservatorio scientifico della Ricerca, i sorteggiati risultino non avere prodotto nessuna pubblicazione scientifica negli ultimi due anni, decadono dall’incarico, che passa al successivo della lista;

5. la durata dell’abilitazione e il limite di ammissibilità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l’idoneità;

5. il limite di ammissibilità ai giudizi di idoneità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l’idoneità,

6. la semplificazione delle procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai fini delle valutazioni dei candidati;

6. la semplificazione delle procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai fini delle valutazioni dei candidati, e che dovrà prevedere la partecipazione di un funzionario della Pubblica Amministrazione con funzioni di pubblico ufficiale verbalizzante ;

7. la mobilità dei docenti di prima e di seconda fascia nell’ambito del sistema universitario italiano, anche definendone i profili finanziari, e nell’ambito dell’Unione Europea;

Idem

8. strumenti per incentivare il reclutamento degli addetti alle attività di ricerca di cui al punto g);

Idem

9. gli incentivi per la transizione opzionale dal vecchio al nuovo stato giuridico;

Idem

b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata temporanea non superiore ai tre anni.

 

 

 

 

 

 

La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i);

b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata temporanea non superiore ai tre anni e se esso si conclude con giudizio positivo da parte di apposita commissione, il docente viene assunto in ruolo a tempo indeterminato.

In ogni caso il professore che ha già fatto il periodo di prova di tre anni, e superato il giudizio di idoneità per ordinario, non dovrà ripetere detto periodo di prova. Se, invece, il giudizio della Commissione fosse negativo, al docente può essere rinnovato il contratto per altri due anni, al termine dei quali dovrà essere licenziato se il giudizio fosse negativo.

La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i);

c) i contratti a tempo determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall’università stessa, possono stipulare con il medesimo docente un contratto a tempo indeterminato, ovvero risolvere il rapporto; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può stipulare con professori di altra università un contratto a tempo determinato, ovvero anche a tempo indeterminato nel caso in cui l’interessato sia legato ad altro ateneo con rapporto a termine;

 

d) le università procedono alla copertura di posti di professori di prima o seconda fascia, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero a tempo indeterminato, con studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministero dell’istruzione. dell’università e della ricerca che valutato il curriculum degli interessati, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

Idem

e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere;

e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, o con valida esperienza professionale almeno decennale;

f) per svolgere attività di ricerca le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti con possessori di laurea di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale. I contratti possono prevedere lo svolgimento di attività didattica di sostegno;

 

 

 

 

 

 

 

Sono istituiti i contratti di prima formazione alla ricerca della durata di sei anni, non rinnovabili.

La dotazione dei contratti di prima formazione alla ricerca è di numero pari a quello dei professori di ruolo. I contratti, dedotto un numero pari al 20% da assegnarsi con concorso libero, sono assegnati dalle Università, per le discipline attivate, su proposta dei professori delle stesse.

I contrattisti fanno ricerca scientifica nell’ambito dei programmi di ricerca dei professori responsabili della loro formazione e partecipano alle commissioni degli esami di profitto delle discipline dei professori medesimi.

Al termine dei sei anni, il contrattista presenta una relazione finale con allegati i lavori scientifici già pubblicati. Questa viene valutata da una Commissione di tre membri nominata dal Dipartimento, tra i professori del Settore scientifico-disciplinare o di Settore affine, che gli rilascia un attestato con punteggio espresso in centesimi.

L’attestato costituisce titolo ai fini dei punteggi nel concorso a professore associato o per altro concorso della Pubblica Amministrazione.

g) il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l’espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;

Idem

h) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all’università, purché non in conflitto con gli interessi dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;

h) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare al l’università, e purché non in conflitto con gli interessi dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto. Tutto ciò, senza significare che i professori ai fini della retribuzione siano tutti a "tempo definito";

Il rapporto di lavoro dei professori di medicina è compatibile con l’assistenza prestata presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Esso rientra nelle regole del "tempo non definito" se nei limiti di un numero di ore inferiore al 25% dell’orario del personale dipendente della Pubblica Amministrazione.

i) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile.

La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base pari a euro ………….. ed è correlata all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche o collegate alla didattica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all’impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico conferito con contratto individuale;

i) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile.

La parte di retribuzione è correlata all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche o collegate alla didattica.
Gli eventuali incarichi assegnati al docente per contratto non devono essere più di due e comunque è fermo il vincolo che per l’attività di ricerca va lasciata libero almeno il 50% dell’orario convenzionalmente definito per il pubblico impiego
.
Essa è formata da due voci:

a) Una retribuzione tabellare (stipendio, tredicesima mensilità, IIS, assegno di tempo pieno), pari per il professore ordinario a euro 66.785, in classe 0 (zero).

b) Una retribuzione di posizione (assegno di funzione).

Ove, prima dell’applicazione del presente comma, la somma della retribuzione tabellare e di posizione sia più favorevole, si applica quella più favorevole

La retribuzione di posizione è determinata dal Regolamento di Ateneo, con importi determinati sulla base di criteri nazionali minimi fissati triennalmente con Decreti Ministeriali.

L’ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento della classe attribuita ai medesimi all’atto della nomina ad ordinario, indi in otto classi biennali del 6 per cento calcolati sulla classe VI ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale (XIV).

La retribuzione tabellare e quella di posizione dei professori appartenenti alla seconda fascia e` pari all’80% di quella spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia. Ove, prima dell’applicazione del presente comma, la somma della retribuzione tabellare e di posizione sia più favorevole, si applica quella più favorevole.

In sede di inquadramento nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, in seguito ad idoneità e chiamata, il personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore è inquadrato nella nuova posizione in una classe stipendiale avente la stessa retribuzione della classe di provenienza o in quella immediatamente superiore, ove la retribuzione precedente sia compresa fra due classi.

La parte di retribuzione variabile, consistente in una indennità di risultato
e computata ai fini del trattamento di quiescenza, è attribuita, in parte, in base :
a) alla ricerca scientifica del Dipartimento, con l’uso di parametri oggettivi;
b) alla ricerca individuale, mediante sottoposizione della Relazione scientifica triennale ad apposita Commissione scientifica.

Al ricercatore universitario, attualmente in servizio, all'atto dell'immissione in ruolo e` attribuita la retribuzione tabellare pari all’80 % di quella del professore associato.

Ove, prima del presente comma, la somma della retribuzione tabellare e di posizione sia più favorevole, si applica quella più favorevole.

Per i professori e ricercatori la retribuzione di risultato, predefinita in misura uguale per tutti, è attribuita in proporzione al giudizio della Commissione, in centesimi.

l) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l’approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il ………….. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per il periodo previsto dalla legge 3 luglio 1998. n. 210;

Idem

 

 

 

 

 

m) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

m) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo, inclusa per i medici l’attività di assistenza, è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

Le disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. n. 503/92, relativo alla facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti si interpretano nel senso che tali disposizioni si applicano a tutti i professori di ruolo

n) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l’indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere h) ed i) della nuova disciplina e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.

Idem

o) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Idem

Art. 2

Idem

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Idem

2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Idem