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Testo MORATTI
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Gli emendamenti di CIPUR e USPUR
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Art. 1
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori
universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle
funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto
di lavoro,
il Governo è
delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
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Art. 1
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori
universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle
funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto
di lavoro, dentro il pubblico impiego, nel rispetto del principio di inamovibilità dal posto di
lavoro a garanzia della libertà della scienza e del suo insegnamento,
il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale
(Art. 33 Cost.)
dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più
decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
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A1) Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, riconosce,
con proprio decreto, d’intesa col Ministro dell’Economia, alle
Università l’autonomia finanziaria, dotandola di entrate
proprie, aggiuntivamente al finanziamento statale.
Sono entrate proprie:
a) i contributi studenteschi, da determinare residualmente, tenuto conto del
finanziamento statale, così da assicurare e rispettare il vincolo del
pareggio del bilancio;
b) l’assunzione di mutui, nei limiti del 10% della somma delle voci di
entrata corrente di cui al punto a);
c) ricavi per prestazioni scientifiche e didattiche a terzi;
d) contributi e liberalità di enti e privati.
Il finanziamento statale è determinato in relazione all’organico
nazionale dei docenti determinato dal MIUR sulla base del rapporto standard
tra docenti e studenti fissato con legge dello Stato .
Tale finanziamento non può essere inferiore al 70% del costo totale.
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A2) Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indice,
con proprio decreto per settori scientifico-disciplinari suscettibili di
revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della
idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni
biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per
settori scientifico disciplinari , stabilendo in particolare:
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Idem
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1. il numero massimo di
soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per
ciascuna fascia e per settori disciplinari, in relazione al fabbisogno
indicato dalle università, per cui è garantita la relativa
copertura finanziaria;
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1. la dotazione
organica dei professori di ruolo verrà determinata nel rispetto del
rapporto standard tra il numero degli studenti per professore, tenuto
opportunamente conto delle necessità derivanti dalla messa ad
esaurimento del ruolo dei Ricercatori .
1.2 I concorsi si
svolgono in due fasi. Nella prima fase avviene il riconoscimento delle
idoneità, mediante procedimento nazionale di valutazione dei candidati
da parte di apposite commissioni scientifiche di settore
scientifico-disciplinare.
Nella seconda fase le Università procedono alla chiamata di uno degli
idonei, nei limiti del budget disponibile.
1.3 Il numero delle
persone dichiarabili idonee per ogni ruolo o fascia e per ogni settore
scientifico-disciplinare, e che dovrà essere compreso tra il 5% e il
10% degli afferenti a ciascun settore onde assicurare la consistenza del ruolo. Tali
percentuali sono sottoposte a revisione al quinto anno di applicazione della
presente legge.
Gli idonei vanno a
formare una lista nazionale, tra i quali le Università fanno la chiamata
per coprire il posto, e che è in ogni caso subordinata alla
disponibilità locale del budget al momento della chiamata.
1.4. Le idoneità
decadono dopo tre anni dal conseguimento.
1.5. Gli attuali
Ricercatori e Professori Associati con 14/16 anni di anzianità nel
ruolo sono ammessi a valutazione di idoneità per il passaggio di Ruolo
o Fascia, rispettivamente.
L’idoneo è inquadrato, a domanda, rispettivamente, sul proprio
posto nel ruolo o fascia superiore in una classe stipendiale avente la stessa
retribuzione della classe di provenienza o in quella immediatamente
superiore, ove la retribuzione precedente sia compresa tra due classi.
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2. le procedure e i termini
per l’indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi;
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Idem
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3. i requisiti scientifici
e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di
idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione
differenziati per ciascuna fascia;
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3. i requisiti scientifici
e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di
idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione
differenziati per ciascuna fascia, e che in ogni caso dovrà
considerare: a) i titoli didattici, comprovati da certificazione valida ai
sensi di legge; b) i titoli scientifici anche in base ad una discussione coi
candidati; c) la partecipazione ad attività di servizio ed agli organi
accademici, comprovati da certificazione valida ai sensi di legge.
Ai titoli sono
assegnati separati relativi punteggi in centesimi, che poi sono sommati, previa
ponderazione delle tre componenti della valutazione, rispettivamente, con i
parametri 0,35, 0,50, 0,15.
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L'attività
assistenziale dei medici universitari è assimilata, ai fini
concorsuali, alle attività di servizio e costituisce titolo valido se
è certificata ai sensi di legge dalle Facoltà e dalle Aziende
ospedaliere.
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4. le modalità e le
procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, ivi compresa la
partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell’Unione
Europea. nonché le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei componenti le commissioni;
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4. le modalità e le
procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, la cui
formazione dovrà comunque avvenire col metodo del sorteggio puro tra i
professori ordinari con almeno 40 anni di età, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti
designati da Atenei dell’Unione Europea. nonché le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le
commissioni.
Mediante il sorteggio
vengono estratti 10 nominativi, collocati in una lista, secondo
l’ordine di estrazione. Qualora, per quanto risulta
dall’Osservatorio scientifico della Ricerca, i sorteggiati risultino
non avere prodotto nessuna pubblicazione scientifica negli ultimi due anni,
decadono dall’incarico, che passa al successivo della lista;
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5. la durata
dell’abilitazione e il limite di ammissibilità per coloro che
avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l’idoneità;
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5. il limite di
ammissibilità ai giudizi di idoneità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non
hanno conseguito l’idoneità,
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6. la semplificazione delle
procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai
fini delle valutazioni dei candidati;
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6. la semplificazione delle
procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici ai
fini delle valutazioni dei candidati, e che dovrà prevedere la
partecipazione di un funzionario della Pubblica Amministrazione con funzioni
di pubblico ufficiale verbalizzante
;
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7. la mobilità dei
docenti di prima e di seconda fascia nell’ambito del sistema
universitario italiano, anche definendone i profili finanziari, e
nell’ambito dell’Unione Europea;
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Idem
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8. strumenti per
incentivare il reclutamento degli addetti alle attività di ricerca di
cui al punto g);
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Idem
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9. gli incentivi per la
transizione opzionale dal vecchio al nuovo stato giuridico;
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Idem
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b) le università
procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e
alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure,
disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle
Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della
idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata
temporanea non superiore ai tre anni.
La delibera di chiamata
definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri
enunciati alla lettera i);
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b) le università
procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e
alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure,
disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle
Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della
idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata
temporanea non superiore ai tre anni e se esso si conclude con giudizio
positivo da parte di apposita commissione, il docente viene assunto in ruolo
a tempo indeterminato.
In ogni caso il
professore che ha già fatto il periodo di prova di tre anni, e
superato il giudizio di idoneità per ordinario, non dovrà
ripetere detto periodo di prova. Se, invece, il giudizio della Commissione
fosse negativo, al docente può essere rinnovato il contratto per altri
due anni, al termine dei quali dovrà essere licenziato se il giudizio
fosse negativo.
La delibera di chiamata
definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri
enunciati alla lettera i);
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c) i contratti a tempo
determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata
complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo
le università, sulla base di una valutazione di merito secondo
modalità e criteri definiti dall’università stessa,
possono stipulare con il medesimo docente un contratto a tempo indeterminato,
ovvero risolvere il rapporto; ciascuna università, secondo
modalità definite con propri regolamenti, può stipulare con
professori di altra università un contratto a tempo determinato,
ovvero anche a tempo indeterminato nel caso in cui l’interessato sia
legato ad altro ateneo con rapporto a termine;
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d) le università
procedono alla copertura di posti di professori di prima o seconda fascia,
previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero a tempo indeterminato, con
studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, in attività
didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro
continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e
professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le
università formulano specifiche proposte al Ministero
dell’istruzione. dell’università e della ricerca che
valutato il curriculum degli interessati, concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina;
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Idem
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e) sulla base delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento
di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti,
possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non
più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di
studio di cui all’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con
soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da
svolgere;
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e) sulla base delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento
di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti,
possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non
più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di
studio di cui all’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con
soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da
svolgere, o con valida esperienza professionale almeno decennale;
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f) per svolgere
attività di ricerca le università, previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare
contratti con possessori di laurea di cui all’articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, di laurea specialistica, ovvero con studiosi in
possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I
contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola
volta.
Il possesso del titolo di
dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master
universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale. I
contratti possono prevedere lo svolgimento di attività didattica di
sostegno;
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Sono istituiti i
contratti di prima formazione alla ricerca della durata di sei anni, non
rinnovabili.
La dotazione dei
contratti di prima formazione alla ricerca è di numero pari a quello
dei professori di ruolo. I contratti, dedotto un numero pari al 20% da
assegnarsi con concorso libero, sono assegnati dalle Università, per
le discipline attivate, su proposta dei professori delle stesse.
I contrattisti fanno
ricerca scientifica nell’ambito dei programmi di ricerca dei professori
responsabili della loro formazione e partecipano alle commissioni degli esami
di profitto delle discipline dei professori medesimi.
Al termine dei sei
anni, il contrattista presenta una relazione finale con allegati i lavori
scientifici già pubblicati. Questa viene valutata da una Commissione
di tre membri nominata dal Dipartimento, tra i professori del Settore
scientifico-disciplinare o di Settore affine, che gli rilascia un attestato con
punteggio espresso
in
centesimi.
L’attestato costituisce
titolo ai fini dei punteggi nel concorso a professore associato o per altro
concorso della Pubblica Amministrazione.
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g) il conseguimento
dell’idoneità scientifica di cui alla lettera a) o
l’espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) per la durata
complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei
concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica e consentono il
riconoscimento, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, all’immissione in ruolo
nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel
settore scientifico disciplinare di appartenenza;
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Idem
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h) il rapporto di lavoro
dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi
retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da
comunicare all’università, purché non in conflitto con
gli interessi dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli
obblighi che derivano dal rapporto;
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h) il rapporto di lavoro
dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi
retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da
comunicare al l’università, e purché non in conflitto con gli interessi
dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che
derivano dal rapporto. Tutto ciò, senza significare che i
professori ai fini della retribuzione siano tutti a "tempo
definito";
Il rapporto di lavoro
dei professori di medicina è compatibile con l’assistenza
prestata presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Esso rientra
nelle regole del "tempo non definito" se nei limiti di un numero di
ore inferiore al 25% dell’orario del personale dipendente della
Pubblica Amministrazione.
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i) il trattamento economico
dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una
parte variabile.
La
parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base pari
a euro ………….. ed è correlata
all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno
per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo
svolgimento di attività didattiche o collegate alla didattica.
La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di
quiescenza attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività
di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane,
strumentali e finanziarie rispetto all’impegno di cui sopra, oggetto di
specifico incarico conferito con contratto individuale;
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i) il trattamento economico
dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una
parte variabile.
La parte di retribuzione
è correlata all’espletamento delle attività scientifiche
e all’impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 per lo svolgimento di
attività didattiche o collegate alla didattica.
Gli eventuali incarichi assegnati al docente per contratto non devono
essere più di due e comunque è fermo il vincolo che per
l’attività di ricerca va lasciata libero almeno il 50%
dell’orario convenzionalmente definito per il pubblico impiego.
Essa è formata da due voci:
a) Una retribuzione
tabellare (stipendio, tredicesima mensilità, IIS, assegno di tempo
pieno), pari per il
professore ordinario a euro 66.785, in classe 0 (zero).
b) Una retribuzione di
posizione (assegno di funzione).
Ove, prima
dell’applicazione del presente comma, la somma della retribuzione
tabellare e di posizione sia più favorevole, si applica quella
più favorevole
La retribuzione di
posizione è determinata dal Regolamento di Ateneo, con importi
determinati sulla base di criteri nazionali minimi fissati triennalmente con
Decreti Ministeriali.
L’ulteriore
progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari
ciascuna all’8 per cento della classe attribuita ai medesimi
all’atto della nomina ad ordinario, indi in otto classi biennali del 6
per cento calcolati sulla classe VI ed in successivi scatti biennali del 2,50
per cento calcolati sulla classe di stipendio finale (XIV).
La retribuzione
tabellare e quella di posizione dei professori appartenenti alla seconda
fascia e` pari all’80% di quella spettante, a parità di posizione al
professore della prima fascia. Ove, prima dell’applicazione del
presente comma, la somma della retribuzione tabellare e di posizione sia
più favorevole, si applica quella più favorevole.
In sede di
inquadramento nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una
ad altra fascia, in seguito ad idoneità e chiamata, il personale con
stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di
accesso a posizione superiore è inquadrato nella nuova posizione in
una classe stipendiale avente la stessa retribuzione della classe di
provenienza o in quella immediatamente superiore, ove la retribuzione
precedente sia compresa fra due classi.
La parte di retribuzione variabile, consistente in una indennità di
risultato e
computata ai fini del trattamento di quiescenza, è attribuita, in
parte, in base :
a) alla ricerca scientifica del Dipartimento, con l’uso di parametri
oggettivi;
b) alla ricerca individuale, mediante sottoposizione della Relazione
scientifica triennale ad apposita Commissione scientifica.
Al ricercatore
universitario, attualmente in servizio, all'atto dell'immissione in ruolo e`
attribuita la retribuzione tabellare pari all’80 % di quella del professore
associato.
Ove, prima del presente
comma, la somma della retribuzione tabellare e di posizione sia più
favorevole, si applica quella più favorevole.
Per i professori e
ricercatori la retribuzione di risultato, predefinita in misura uguale per
tutti, è attribuita in proporzione al giudizio della Commissione, in
centesimi.
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l) il ruolo dei
ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove
procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario,
associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e
di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente
articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con
l’approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il
………….. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a
seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l’idoneità per il periodo previsto dalla legge 3
luglio 1998. n. 210;
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Idem
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m) per i professori di
prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo
il limite massimo di età per il collocamento a riposo è
determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è
compiuto il settantesimo anno di età ed è abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di età;
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m) per i professori di
prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo
il limite massimo di età per il collocamento a riposo, inclusa per
i medici l’attività di assistenza, è determinato al termine dell’anno
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età
ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
Le disposizioni di cui
all’art. 16 del D.L. n. 503/92, relativo alla facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere
in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età
per il collocamento a riposo per essi previsti si interpretano nel senso che
tali disposizioni si applicano a tutti i professori di ruolo
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n) i professori e i
ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compresa l’indennità eventuale di tempo pieno,
con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere h) ed i)
della nuova disciplina e con salvaguardia dell’anzianità
acquisita.
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Idem
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o) sono individuate e
abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione
della presente legge.
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Idem
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Art. 2
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Idem
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1. I decreti legislativi di
cui all’articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di
concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
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Idem
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2. Ulteriori disposizioni
correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente
articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure. entro 18 mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
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Idem
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