Relazione
della Commissione De Maio
1.
STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
La
Commissione- di studio/ presieduta dal Prof. DE MAIO, ha recentemente elaborato
e proposto una serie di interventi riformatori i quali si prefiggono di
assicurare maggiore flessibilità al sistema di reclutamento dei docenti anche
attraverso la ridefinizione del relativo stato giuridico.
Questi sono
i punti qualificanti:
a)
introduzione del giudizio di idoneità scientifica per i professori di I e II
fascia;
b) nuove
modalità per la chiamata di studiosi stranieri;
e) stipula
di contratti a termine per giovani ricercatori;
d) definizione di un nuovo stato giuridico e relativo
trattamento economico dei professori di I e II fascia.
RIFORMA
UNIVERSITARIA
Comprende
una serie di azioni e di interventi legislativi correlati tra di loro e
preordinati alla correzione di talune patologie e distorsioni del sistema
(generate anche da recenti provvedimenti normativi), quali:
1. Localismo
e dequalificazione delle procedure di reclutamento dei docenti;
2.
definizione di un'offerta formativa slegata dalla valutazione dei fabbisogni;
3.
progressivo invecchiamento della classe docente;
4.
disfunzioni e rigidità dei meccanismi di trasferimento delle risorse statali
alle Università.
1.1
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
L'attuale
impianto normativo è stato approvato con la legge 3 luglio 1998 n. 210 e da
ultimo con il DPR 23 marzo 2000 n. 117, attribuendo alle Università completa
autonomia nella definizione: a) dei bandi di reclutamento; b) nella composizione
delle Commissioni di valutazione comparativa su base elettiva; c) nei
trasferimenti; d) nelle chiamate dei 2 (prima erano 3) idonei.
Tale
impianto ha determinato l'accentuarsi del fenomeno dei c.d. passaggi di carriera
dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori e dalla fascia degli associati
a quella degli ordinari, spesso in assenza di adeguata copertura finanziaria
(localismo accademico), e di adeguati criteri meritocratici.
Le nuove
proposte di prefiggono di assicurare maggiore flessibilità e rigore di
valutazione al sistema mediante:
-
l'introduzione di una idoneità scientifica distinta per fascia degli associati
e degli ordinari, valutata da commissioni costituite a livello nazionale per
ciascun settore scientifico disciplinare;
-
l’indizione da parte del MIUR, alternativamente ogni due anni, delle procedure
per il conseguimento delle predette idoneità scientifiche;
- la
definizione dei requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia
docente;
- nuove
modalità per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle quali
potranno far parte anche docenti dell'U.E.;
- le cause
di ineleggibilità e incompatibilità dei commissari;
- la previa
individuazione della durata dell'idoneità scientifica nazionale;
- la
copertura dei posti vacanti per le chiamate, sulla base delle procedure adottate
da ciascuna Università dai professori della relativa idoneità scientifica,
mediante contratto a termine non superiore a tre anni (rinnovabili una sola
volta);
- la
possibilità di trasformazione del contratto a termine anche prima della
scadenza in contratto a tempo indeterminato previa valutazione del docente in
base a modalità e criteri definiti dalle Università.
1.2
CONTRATTI DI RICERCA
La proposta
elaborata dalla Commissione DE MAIO delinea un nuovo sistema per il reclutamento
dei ricercatori in linea con gli orientamenti dell'U.E. e con le linee
innovative del sistema degli enti di ricerca pubblici e privati.
Aspetti
qualificanti del progetto sono:
a) la
stipula di contratti a tempo determinato per la durata massima di cinque anni
rinnovabili una sola volta con laureati specialisti ovvero con studiosi
scientificamente qualificati;
b) la
definizione da parte degli Atenei di autonome procedure di valutazione
comparativa dei candidati, nel rispetto di principi e
criteri di
trasparenza e di pubblicità delle procedure;
e) la individuazione del titolo di dottore di ricerca o di
specializzazione quale requisito preferenziale per la stipula dei contratti;
d) la
possibilità per i contrattisti di essere valutati in via preferenziale per
l'accesso al pubblico impiego e nei ruoli degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche;
e) la conservazione da parte degli attuali ricercatori
universitari dei diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.
1.3 STATO
GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
Viene
ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari, legato
alle disposizioni dei pruni anni '80.
In
particolare, ferma restando la differenziazione delle due fasce docente viene
stabilito che i professori universitari:
a) espletano
le attività scientifiche per 350 ore l’anno di cui 120 per attività
didattiche o a queste collegate;
b) stipulano
con l'Ateneo apposito contratto a tempo determinato o indeterminato) nel quale
viene assicurato per gli impegni ex lett. a) un trattamento di base pari a
quello dell'attuale docente a tempo pieno;
inoltre:
c) viene
abrogata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito;
d) il
rapporto di lavoro dei docenti è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di consulenza esterna, di incarichi retribuiti e direttivi di
strutture di ricerca, previa comunicazione all’Ateneo e purché non in
contrasto con gli interessi dell'istituzione e con i doveri d'ufficio;
e) i
professori universitari possono stipulare con l'Ateneo appositi contratti
integrativi (di quello di base) per lo svolgimento di ulteriori attività di
ricerca, didattica, gestionali e di acquisizione di risorse umane, strumentali e
finanziarie, a fronte di trattamenti accessori di quello di base, computati ai
fini del trattamento di quiescenza;
f) vengano
salvaguardati i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico dei
professori di I e II fascia salvo opzione per il nuovo ordinamento.
2.
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITÀ
L’attuale
sistema di trasferimento delle risorse statali agli Atenei ha evidenziato nel
corso dell’ultimo decennio disfunzioni e squilibri di assegnazione di risorse
che impongono una revisione dei trasferimenti stessi sulla base di appositi
criteri generali fissati dal MIUR. Il progetto presenta i seguenti aspetti
qualificanti:
a)
definizione con decreto del Ministro, sentito le competenti Commissioni
Parlamentari, CRUI e CONVSU di un nuovo sistema di programmazione delle
Università, sempre su base triennale ma rimodulabile annualmente ma secondo le
esigenze del sistema complessivo. Il Piano Triennale individua le risorse da
destinare al raggiungimento degli obiettivi programmati, anche individuando
quote crescenti del FFO degli specifici anni di riferimento;
b)
predisposizione da parte degli Atenei di programmi triennali, anch'essi
scorrevoli sulla base di obiettivi coerenti con la programmazione nazionale,
tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.
I piani
degli Atenei devono stabile in particolare:
- il
fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato sia
indeterminato:
- i corsi di
studio da istituire e attivare, rispondenti a requisiti minimi essenziali in
termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
- il
programma delle ricerche;
- i servizi
e gli interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo
studio;
- altre
iniziative che si ritengono utili per raggiungere gli obiettivi.
c)
monitoraggio e verifica da parte del MIUR, sentito il CONVSU, dei risultati
ottenuti dalle Università in relazione agli obiettivi nazionali e di programmi
di cui alla lettera e);
d)
definizione di un nuovo sistema di premialità ed eventuali sanzioni per
l’attribuzione di risorse finanziarie.
3.
SOSTEGNO DEI GIOVANI E INIZIATIVE PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI
Il sistema
attuale presenta forti criticità:
- rigidità
degli strumenti di reclutamento delle giovani leve di ricercatori;
- scarsa
aderenza alle esigenze dei settori di punta della ricerca;
-
insufficienza dei livelli di internazionalizzazione degli Atenei;
-
disorganicità degli interventi di orientamento (ex ante ed ex post) e di
tutorato.
a) vincoli:
- esiguità
delle risorse finanziarie disponibili (legge finanziaria 2003- FFO);
- rigidità
degli interventi di inceintivazione del personale docente e ricercatore, per
l'orientamento ed il tutorato (art. 4 legge n. 370/99);
- regime di
cofinanziamento degli assegni di ricerca;
-
impossibilità giuridica di coinvolgere studenti e giovani laureati nelle
attività di orientamento e tutorato.
b) strategie:
I. sostegno
alla mobilità degli studenti nell'ambito del Programma di mobilità dell’U.E.
Socrates-Erasmus/ mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
II.
assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti all'ultimo anno dei
corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1 del DM 509/99, nonché a giovani
laureati da non più di 2 anni nelle classi dei corsi di studio, individuate con
apposito decreto, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato
di cui all'art. 13 delle legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché per le attività
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
III.
promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, individuate con
apposito decreto ministeriale, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in
reti nazionali e internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti
con le linee strategiche del Programma Nazionale per la ricerca di cui all'art.
1 del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 204 e/o direttamente correlati all'esecuzione di
progetti di ricerca, finanziati con il FIRB di cui all’art 104 della legge 23
dicembre 2000 n. 388;
IV.
cofinanziamento di assegni di ricerca di cui all'art. 5 della legge 19 ottobre
1999 n. 370, correlati all'esecuzione di specifiche attività scientifiche anche
mediante la riserva di una quota del Fondo per gli investimenti della ricerca di
base di cui alla lettera d);
V.
incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari
di particolare interesse nazionale e comunitario,
c) azioni correlate:
-
rifinalizzazione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 370/99;
- graduale
finalizzazione alle linee del Piano Nazionale di Ricerca dei dottorati di
ricerca e degli assegni di ricerca;
-
destinazione delle economie inutilizzate dagli Atenei per l’incentivazione
didattica dei docenti al pagamento degli incrementi stipendiali 2002 del 4,31%.
4.
OFFERTA FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ
L'applicazione
della recente riforma degli ordinamenti didattici universitari (DM 509/99 e
relativi decreti sulle classi) sta rischiando di produrre una generale
dequalificazione degli studi i cui effetti negativi accentuano ulteriormente le
patologie del sistema, anziché risolvere i problemi attuali, quali:
- l'esiguo
numero di laureati;
- la mancata
saldatura tra durata legale ed effettiva dei corsi di studio;
- la
progettazione di corsi slegati da una effettiva valutazione dei fabbisogni del
tessuto economico, sociale e produttivo del Paese.
A ciò
aggiungasi che la più recente esperienza di attuazione della riforma ha
rivelato una sostenuta proliferazione dell'offerta formativa, con pesanti,
ricadute sul piano finanziario (copertura dei costi) oltre che su quello dell’occupabilità
dei giovani.
4.1
Revisione del sistema: proposte
a) vincoli:
- La riforma
dei corsi è in via di completamento (l'architettura del 3+2 va salvaguardata);
- Il sistema
degli accessi (legge 264/99) non è allo stato modificabile;
- La rigidità
delle attività didattiche, a livello nazionale, contemplata nelle classi non può
essere allo stato superata in toto (valore legale dei titoli);
b) obiettivi:
- garantire
la qualità della formazione universitaria di base e nei corsi di I livello;
- coltivare
le eccellenze e garantire le formazione dei giovani talenti;
- ridurre
gli abbandoni e la mancata saldatura tra durata legale ed effettiva di corsi;
- aumentare
la flessibilità in funzione della preparazione di base degli studenti e nella
formazione dei curricula;
- accrescere
l'attrattività del sistema universitario italiano in coerenza con gli obiettivi
della Sorbona e di Bologna;
- sostenere
il processo di competitività degli Atenei in modo da invertire la logica del
"diritto all'accesso" in "diritto al successo".
c) Strategie:
-
impostazioni dei percorsi formativi di I livello in funzione della spendibilità
del titolo finale (percorso a. Y) integrato da Master di I livello per
corrispondere, in taluni casi, alle esigenze di particolari figure
professionali;
-
progettazione di corsi di laurea specialistica sulla base di 120 crediti con
accesso fortemente selettivo;
-
accorpamento delle attuali classi di corsi di I livello con vincolo nazionale
ridotto al 50% dei crediti (anziché 66%);
- riduzione
del numero delle classi di lauree specialistiche con riduzione dei vincoli
nazionali. I relativi corsi di studio potranno essere istituiti e attivati solo
nel rispetto dei requisiti minimi.