CONTRIBUTI  ALL’INCONTRO  DEL  20 APRILE 2002

  

Commento alla proposta di legge dei Senatori Asciutti, Scotti...

sullo stato giuridico dei docenti universitari

Il disegno di legge è estremamente dettagliato in aspetti tecnico-amministrativi, abbiamo scelto di commentare solo le parti più generali e, per noi, significative.

In generale: L’idea di Università che emerge è ancora molto statalista, centralizzata, ed è concesso poco spazio all’autonomia dell’Ateneo; emergono inoltre grosse preoccupazioni di controllo sui docenti da parte del legislatore, specie per ciò che riguarda l’attività didattica e le procedure di valutazione del lavoro svolto. Si dà troppo peso a generiche esperienze professionali (extra-universitarie) senza che queste siano legate alle attività istituzionali di ricerca e didattica dell’Ateneo.

In particolare:

Art.3: Reclutamento dei professori universitari — E’ un esempio di procedura eccessivamente burocratica e centralizzata.

Comma 3: il riconoscimento di specifico elevato valore …ad esperienze extrauniversitarie condotte all’Italia ed all’estero senza alcuna ulteriore specificazione del tipo di esperienza, va nella direzione di aprire un canale preferenziale per l’ingresso in Università di liberi professionisti, magari bravissimi, ma senza reali interessi per didattica e ricerca, che magari resterebbero comunque subordinate alla loro attività libero-professionale. Queste alte professionalità del ‘mondo esterno’ all’Università andrebbero inserite mediante contratti a termine (di ricerca e/o di didattica).

Comma 7: quando mai il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari deve dare un parere in merito allo schema di decreto Ministeriale in cui il Ministro definisce modalità e criteri di svolgimento dei concorsi? E che dire del parere richiesto anche alle commissioni parlamentari? E’ una procedura inutile ed elefantiaca. Dov’è l’Autonomia dell’Università?

Comma 12, 13: le modalità di scelta dei membri delle commissioni (sorteggio e modalità di riferimento a settori scientifico disciplinari) cercano di raggiungere una inesistente neutralità delle commissioni. Inoltre, da questo testo emerge come i prof. di seconda fascia andrebbero a giudicare quelli di prima!

Comma 14: L’esistenza degli albi in cui sono iscritte persone qualificate a far parte delle suddette commissioni di valutazione rischia di creare ristrette cerchie di potere che gestiscono sia i concorsi che le valutazioni periodiche. Grosso pericolo per l’autonomia delle sedi piccole.

Art.4: Diritti e doveri dei professori universitari — Si prevedono (comma 2b) almeno 120 ore (dedicate) a lezioni, esercitazioni, seminari, ripartite su non meno di otto mesi , e tali 120 ore sono all’interno di 500 ore di attività didattica. Viene cioè proposta l’obbligatorietà di insegnare in entrambe i semestri, configurando un carico didattico (tra l’altro non differenziato nelle tre fasce della docenza) sul modello scuola media superiore, eccessivo per un docente universitario che dovrebbe svolgere anche attività di ricerca.

Art.6: Disposizioni sugli organi accademici- Perché i prof. di terza fascia non possono coordinare gruppi nazionali di ricerca?

Art.8: Contratto di diritto privato per i prof. di ruolo - Buona l’idea di avere uno stipendio di base + delta sulla base degli impegni in Ateneo e sull’esito della valutazione. Assurdo l’ennesimo ricorrere, da parte del Ministero, a criteri generali su cui sono acquisiti pareri di CRUI, CUN, CNSU (che c’entrano gli studenti?), Comitato Nazionale per la valutazione del Sistema Universitario, Commissioni Parlamentari.

Art.9:Valutazioni periodiche . Entrare dettagliatamente nel merito del perverso meccanismo di valutazione quadriennale proposto è quasi tempo perso. Lo spirito di questo articolo 9 in particolare, e’ nel suo complesso estremamente statalista.

In breve: comma 2: cambiando in continuazione i criteri di valutazione, ciascuno si troverà a dover essere valutato su criteri, di fatto, sconosciuti. Inoltre, il parere sugli schemi di decreto di valutazione sono espressi sempre dalle commissioni precedentemente citate, che si suppone non facciano altro, visto che la valutazione è prevista a scadenza quadriennale!

Comma 7: per quale motivo un giudizio negativo dovrebbe diventare positivo nell’arco di dieci mesi? Solo perché cambia la commissione giudicatrice? E comunque, anche rispetto ai commi successivi, si configurerebbe un enorme lavoro, gestibile quindi, in alternativa, come forma di ricatto o come pura formalità (v. gli attuali tre anni di straordinariato)

E’ incoerente col documento Moratti-Tremonti che tende invece -con l’istituzione delle fondazioni universitarie, con la ridefinizione della proprietà intellettuale etc.- a liberalizzare la gestione e quindi a responsabilizzare maggiormente i singoli atenei. Tale responsabilità è naturale che arrivi fino al livello del reclutamento e della gestione dei contratti e della valutazione periodica dei docenti.

Art. 10: Collocamento a riposo:a 65 anni un prof. è ancora giovane!

Art.13: ATTENZIONE! ORRORE! entreranno tutti e satureranno il ruolo: quindi non ci sarà posto per i giovani da qui ai prossimi venti anni! Questa "cosa" va assolutamente bloccata!!!

 

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Proposte per lo stato giuridico:

Il nostro obiettivo è quello di rendere possibile ciò che finora, di fatto, ha permesso all’Università di esistere, ovvero il meccanismo della COOPTAZIONE, che deve essere necessariamente abbinato ad una seria VALUTAZIONE da parte dell’Ateneo. Le possibilità per attuare tale cooptazione sono due :

  1. idoneità e listone nazionale di idonei con possibilità:
    1. listone massimale (entrano tutti per poi procedere alle cooptazioni locali)
    2. listone minimale (n. di idonei pari alla richiesta di posti: questo equivale alla precedente procedura concorsuale su base nazionale)

    Un numero intermedio di idonei (maggiore dei posti disponibili e minore degli aventi diritto) andrebbe, ancora una volta, a saturare il ruolo, ripetendo la situazione e le aspettative esistenti con le attuali idoneità, e riproporrebbe tutta la perdita di tempo di cordate nazionali, etc.

  2. interview locale (su modello americano) con 3 anni di prova con criteri verificabili dall’Ateneo (pubblicazioni, attività didattica, partecipazione a progetti di ricerca). La interview permetterebbe di bypassare la necessità di entrare per concorso, attualmente obbligatoria da un punto di vista normativo, e nel contempo, configurerebbe una cooptazione, responsabilizzando le facoltà e gli atenei. Una vera autonomia.

Chiaramente questa seconda proposta sarebbe di gran lunga preferibile alla prima.

Il gruppo dei docenti U&U di Perugia